Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 967 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 967 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CANTU il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
datò avviso alle uc Thif -gla relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo proposto non è deducibile alla luce della modalità definitoria prescelta e, comunque, è manifestamente infondato, dato che contesta, l’omessa notifica del provvedimento decisorio nei confronti dell’imputato assente in giudizio, quando, invece, tale notifica non è dovuta (cfr. per tutte Sez. U n. 698, del 24 ottobre 2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022