Concordato in appello: Patto Chiaro, Amicizia Lunga
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento cruciale per la deflazione del contenzioso giudiziario. Tuttavia, la sua applicazione richiede precisione e chiarezza da parte delle parti processuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: le condizioni dell’accordo devono essere esplicite e non possono essere date per scontate. Se un beneficio, come una pena sostitutiva, non è espressamente pattuito come condizione vincolante, la sua mancata concessione non può essere usata come motivo per impugnare la sentenza.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Lecce aveva ridotto, in accoglimento di un accordo tra le parti, la pena inflitta a un imputato per il reato di rapina, determinandola in tre anni di reclusione e 1.000 euro di multa. Successivamente, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, che a suo dire avrebbe dovuto far parte integrante del patto processuale.
Il difensore sosteneva che l’accordo fosse stato violato, poiché la richiesta originaria includeva non solo la riduzione della sanzione, ma anche la sua sostituzione con una misura alternativa alla detenzione in carcere.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). Gli Ermellini hanno rilevato una discrasia decisiva tra quanto sostenuto dal ricorrente e quanto risultava dagli atti processuali. L’analisi del verbale d’udienza e dell’intestazione stessa della sentenza impugnata ha dimostrato in modo inequivocabile che il difensore, in qualità anche di procuratore speciale, aveva modificato la richiesta originaria, rinunciando a subordinare l’accordo all’applicazione della pena sostitutiva.
In sostanza, l’accordo finale si era limitato alla sola riduzione della pena detentiva e pecuniaria, senza alcuna condizione legata alla sua modalità di esecuzione. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato infondato e non proponibile.
Le motivazioni: L’importanza delle condizioni del concordato in appello
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale riguardante i riti alternativi. Nel caso del concordato in appello, così come nel patteggiamento in primo grado, le parti definiscono consensualmente l’esito del processo. Se una parte desidera che un determinato beneficio (come l’applicazione di una pena sostitutiva) sia un elemento essenziale dell’accordo, deve esplicitarlo chiaramente come condicio sine qua non.
La Corte ha precisato che la normativa sulle pene sostitutive (art. 545-bis c.p.p.), che prevede un avviso alle parti sulla possibilità di sostituzione, si applica al giudizio ordinario, dove l’imputato apprende l’entità della pena solo alla lettura del dispositivo. In quel contesto, è logico che possa valutare solo a posteriori l’opportunità di una sostituzione. Nei riti concordati, invece, la logica è inversa: la pena è il frutto di un accordo preventivo e, pertanto, anche le sue modalità di esecuzione, se ritenute essenziali, devono farne parte integrante.
Dato che la difesa aveva espressamente rinunciato a condizionare il concordato in appello all’ottenimento della detenzione domiciliare, non poteva poi dolersene in sede di legittimità. L’accordo, una volta ratificato dal giudice, diventa vincolante nei termini in cui è stato siglato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante monito per i difensori. Quando si negozia un concordato in appello, è fondamentale mettere nero su bianco ogni singola condizione ritenuta essenziale per il proprio assistito. Qualsiasi elemento lasciato all’interpretazione o non formalizzato rischia di non essere considerato parte dell’accordo. La sentenza rafforza la natura pattizia dell’istituto, sottolineando che il giudice è vincolato a quanto concordato, ma non può estendere l’accordo a benefici non esplicitamente richiesti come condizione. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso inammissibile è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di concordato in appello se il giudice non applica una pena sostitutiva come la detenzione domiciliare?
No, non è possibile se l’applicazione della pena sostitutiva non era stata posta espressamente come condizione vincolante per la validità dell’accordo stesso. Se la difesa accetta un accordo sulla sola entità della pena, non può successivamente lamentare la mancata concessione di benefici ulteriori.
Qual è la differenza fondamentale tra l’applicazione di pene sostitutive in un giudizio ordinario e in un concordato in appello?
Nel giudizio ordinario, l’imputato conosce la pena solo alla lettura del dispositivo e può valutare in quel momento la sostituzione. Nel concordato in appello, la pena è frutto di un accordo preventivo; pertanto, anche l’eventuale sostituzione deve essere parte integrante dell’accordo stesso e non può essere richiesta o pretesa successivamente.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44303 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/11/2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 20/11/2024
R.G.N. 32606/2024
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POGGIARDO il 25/01/1973
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
ricorso trattato de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. del 27 marzo 2024, riduceva la pena inflitta a NOME nei termini concordati tra le parti di anni 3 di reclusione ed € 1.000 di multa in ordine al reato di rapina allo stesso ascritto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to Indino deducendo, con unico motivo violazione della legge processuale penale in relazione alla disapplicazione del concordato avente ad oggetto l’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva oltre che la riduzione della sanzione inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł avanzato per motivi non proponibili in questa fase e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen..
Ed invero con specifica attestazione risultante dalla intestazione della sentenza risulta che lo stesso difensore espressamente rappresentava come l’accoglimento dell’istanza di detenzione domiciliare non costituiva una condizione del concordato. Tale ricostruzione Ł confermata dalla lettura del verbale di udienza dal quale risulta proprio che la richiesta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. Ł stata modificata dal difensore e procuratore speciale nei termini indicati e cioŁ senza piø subordinare la pena all’applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.
Vale pertanto, anche in caso di concordato in appello, il principio secondo cui Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell’art. 545bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l’imputato conosce l’entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell’accordo (Sez. 6 , Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 – 01).
E poichØ per espressa affermazione resa dal difensore e procuratore speciale la pena sostitutiva non rientrava nell’accordo, alcuna censura può pertanto essere mossa alla impugnata sentenza di concordato in appello con successivo ricorso per cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME