Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dalla Legge n. 103/2017 (la cosiddetta Riforma Orlando), rappresenta uno strumento processuale che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare nel secondo grado di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale legato a questo istituto: l’accordo sulla pena preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione per contestare il merito della condanna. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In primo grado, l’imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato, in particolare per aver commesso il fatto con il volto travisato e per aver causato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante entità.
In sede di appello, la difesa dell’imputato aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Grazie a questo concordato in appello, la pena era stata ridotta a due anni di reclusione e 800 euro di multa, con la rinuncia da parte dell’imputato ai restanti motivi di appello.
Il Ricorso e i Motivi di Doglianza
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. I motivi addotti riguardavano un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, in particolare sulla carenza di argomentazioni relative al riconoscimento della sua responsabilità e sulla sussistenza delle aggravanti contestate.
In sostanza, il ricorrente tentava di rimettere in discussione il fondamento stesso della condanna, ovvero la sua colpevolezza e la qualificazione giuridica del reato, proprio gli aspetti che l’accordo sulla pena mirava a definire.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. Il ragionamento dei giudici supremi si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Questo istituto processuale, infatti, si basa su un accordo tra le parti che ha come oggetto l’applicazione di una pena specifica.
Accettando tale accordo, la difesa e l’imputato ammettono implicitamente gli addebiti e accettano la declaratoria di responsabilità, rinunciando a contestarla ulteriormente. Di conseguenza, come sottolineato dalla Corte, proporre un ricorso successivo per lamentare una carenza di motivazione sulla responsabilità penale è una mossa processualmente illogica e inammissibile.
La Suprema Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 4157 del 2018), secondo cui l’accordo sulla pena, formalizzato ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., presuppone l’accettazione della sentenza di condanna e la rinuncia ai motivi di ricorso che non siano strettamente legati all’applicazione della pena concordata. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le conclusioni
La decisione in commento conferma un principio consolidato: il concordato in appello è una scelta strategica che chiude definitivamente la discussione sul merito della vicenda processuale. Chi vi aderisce ottiene una riduzione della pena ma, come contropartita, perde la facoltà di contestare la propria colpevolezza davanti alla Corte di Cassazione.
In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente le conseguenze di un accordo sulla pena, che rappresenta una chiusura tombale del processo sul piano della responsabilità.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver accettato un concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile se contesta il merito della condanna. L’accordo sulla pena implica la rinuncia a sollevare tali questioni.
Cosa comporta l’accettazione del concordato in appello previsto dall’art. 599-bis c.p.p.?
Comporta l’accettazione della sentenza di condanna e la rinuncia ai motivi di appello residui. La difesa, accettando la pena concordata, di fatto ammette gli addebiti, rendendo preclusa ogni successiva contestazione sulla responsabilità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44217 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 28/02/2003
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME;
Motivi detta decisione
NOME Salvatore a mezzo del proprio Difensore, ha presentato ricorso per cass avverso la sentenza in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad an reclusione ed euro 800,00 di multa, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bi pen., con rinuncia ai residui motivi in relazione al reato di furto aggravato di cui agl comnna1 e 3, 645 comma ln.5 cod. pen. con l’aggravante di aver commesso il fatto con i travisato e aver cagionato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante entità. I 20.10.2022
Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motiv riconoscimento dell’autore dello scippo e la insussistenza delle aggravanti contestate,
Si tratta di un motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti vigore dell’art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr 4157 del 12/01/2018, non mass.) avendo la difesa con l’imputato che ammetteva gli addl chiesto l’accoglimento della proposta concordata in ordine all’applicazione della pena.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introd citata legge n. 103/2017).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pag delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria .
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21.11.2024