Il Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Impossibile
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma con conseguenze definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: aderire a un accordo sulla pena in secondo grado preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso: Dalla Rapina al Patteggiamento della Pena in Appello
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di rapina aggravata, emessa dal Tribunale di primo grado. L’imputato aveva presentato appello contro tale decisione. Nel corso del giudizio di secondo grado, le parti hanno raggiunto un accordo, il cosiddetto concordato in appello, che ha portato la Corte territoriale a riformare la sentenza iniziale, rideterminando la pena in conformità con la richiesta congiunta.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di impugnare anche la sentenza d’appello, presentando un ricorso per cassazione in cui lamentava la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale, affermando che il ricorso non poteva nemmeno essere esaminato.
Le Motivazioni: Perché il concordato in appello blocca il ricorso
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. La Corte di Cassazione ha spiegato che la rinuncia ai motivi di appello costituisce l’essenza stessa dell’accordo. Accettando di concordare la pena, l’imputato accetta implicitamente la sentenza di primo grado, rinunciando a contestarla su determinati punti in cambio di una pena più mite o di altri benefici.
Questo atto di rinuncia, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, produce effetti preclusivi che si estendono all’intero svolgimento del processo. Ciò significa che non solo limita la cognizione del giudice d’appello, ma impedisce anche di sollevare le stesse (o altre) questioni nel successivo giudizio di legittimità. In pratica, la scelta di concordare la pena è assimilabile a una rinuncia all’impugnazione per i punti oggetto dell’accordo.
La Corte ha sottolineato che è inammissibile un ricorso per cassazione su questioni, anche se rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato ha implicitamente rinunciato proprio in funzione dell’accordo raggiunto. Di conseguenza, l’appello per cassazione è stato dichiarato inammissibile senza formalità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Effetto Definitivo del Concordato in Appello
Questa ordinanza conferma un principio di fondamentale importanza pratica: il concordato in appello è una porta che, una volta varcata, chiude la strada verso la Corte di Cassazione. Per l’imputato e il suo difensore, si tratta di una valutazione strategica cruciale. Se da un lato l’accordo può garantire un trattamento sanzionatorio più favorevole e una rapida definizione del processo, dall’altro comporta la perdita definitiva della possibilità di far valere eventuali vizi della sentenza davanti alla Suprema Corte. La decisione evidenzia come il potere dispositivo delle parti, esercitato tramite l’accordo, possa prevalere, limitando l’ambito del contenzioso e rendendo la sentenza d’appello, di fatto, non più contestabile.
È possibile presentare ricorso per cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile. L’accordo stesso implica la rinuncia ai motivi di ricorso che avrebbero potuto essere discussi, precludendo un ulteriore esame da parte del giudice di legittimità.
La rinuncia ai motivi di ricorso, implicita nel concordato in appello, riguarda solo le questioni sollevate dall’imputato?
No, l’effetto preclusivo si estende a tutte le questioni, anche quelle che potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice, alle quali l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in queste circostanze?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31789 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31789 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in EGITTO il 16/01/2003
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORT)COGNOME di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 4.;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 27/5/2025, ha riformato la sentenza emessa il 24/10/202 dal Tribunale cittadino nei confronti di NOME in ordine al delitto di rapina aggravata ascrittogli, rideterminando la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la mancanza e manifesta ollogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di 11 7 A -· o avverso la sentenza di primo grado, che con il concordato in appello si viene a modificare, costi l’essenza stessa dell’accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/0 COGNOME, Rv. 273194; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628 – 02; ), orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’uffi quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appe quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giud secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi comp il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnaz
Ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (C cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025 L’estensore
Il Presidente