Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per deflazionare il carico giudiziario, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare. Tuttavia, questa scelta processuale comporta conseguenze significative sui successivi gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti del ricorso contro una sentenza emessa a seguito di tale accordo, chiarendo quali motivi non possono più essere sollevati.
Il caso: un ricorso dopo l’accordo sulla pena
Nel caso di specie, un imputato, condannato per un reato legato agli stupefacenti, aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello per la rideterminazione della pena. Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse valutato la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale, che il giudice è tenuto a rilevare anche d’ufficio.
I limiti al ricorso dopo il concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere con le formalità di un’udienza. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che interpreta la scelta del concordato in appello come una rinuncia implicita a far valere determinate censure.
La rinuncia ai motivi di appello
Accedendo al concordato, l’imputato rinuncia ai motivi di appello originariamente proposti. Questa rinuncia si estende anche a questioni che, in un processo ordinario, il giudice potrebbe e dovrebbe rilevare di sua iniziativa, come appunto le cause di proscioglimento immediato. La logica è che l’accordo sulla pena presuppone un’accettazione del quadro accusatorio e una focalizzazione esclusiva sulla quantificazione della sanzione, mettendo da parte le questioni relative alla colpevolezza.
Le uniche eccezioni ammesse
Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza “concordata” non è totalmente escluso, ma è circoscritto a vizi specifici. È ammissibile solo se si contestano:
1. La formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, per vizi del consenso).
2. Il mancato o viziato consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli relativi alla determinazione della pena (salvo che questa risulti illegale) o alla mancata assoluzione, esula dall’ambito del ricorso consentito.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione richiamando l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale e la giurisprudenza costante. I giudici hanno sottolineato che non sono deducibili in sede di legittimità le questioni oggetto dei motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo. Poiché il motivo del ricorrente riguardava proprio una mancata valutazione di merito (il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.), esso rientrava tra le questioni a cui si era implicitamente rinunciato. La Corte ha inoltre evidenziato, come elemento ulteriore, che l’imputato risultava essere reo confesso, un fattore che rendeva ancora più debole la sua doglianza. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Questa pronuncia conferma che la scelta di un concordato in appello è una decisione strategica con implicazioni profonde. Se da un lato può garantire una pena più mite e una rapida definizione del processo, dall’altro preclude quasi ogni possibilità di rimettere in discussione la responsabilità penale davanti alla Corte di Cassazione. È fondamentale che l’imputato e il suo difensore valutino con estrema attenzione i pro e i contro di tale accordo, essendo pienamente consapevoli delle rinunce processuali che esso comporta. La porta della Cassazione, dopo un concordato, rimane aperta solo per spiragli molto stretti e ben definiti dalla legge.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver raggiunto un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici: vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, vizi nel consenso del PM, o una sentenza che si discosta dall’accordo. Non è possibile contestare questioni di merito a cui si è rinunciato, come la valutazione della colpevolezza.
Con il concordato in appello si rinuncia anche alla possibilità che il giudice dichiari il proscioglimento per una causa evidente?
Sì. Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, l’accordo sulla pena implica la rinuncia ai motivi di appello, comprese le questioni sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., anche se rilevabili d’ufficio.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile in questi casi?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, quattromila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30487 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; (
GLYPH
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emes sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Il ricorrente deduce motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento a dell’art. 129 cod. proc. pen..
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi del comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23. n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza dell regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di l questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonché alla valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nel della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione a sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, a del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronu giudice, ( f cfr da ultimo Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consent l’imputato risulta peraltro reo confesso.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattr determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Cons gliere estensore
GLYPH
GLYPH