Concordato in appello: i limiti del ricorso in Cassazione
Il Concordato in appello è uno strumento deflattivo del dibattimento che permette alle parti di accordarsi sull’entità della sanzione. Tuttavia, questa scelta processuale comporta dei vincoli precisi, specialmente per quanto riguarda la successiva impugnabilità della sentenza davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
Il caso in esame
Un imputato, condannato in primo grado per violazione della normativa sugli stupefacenti, aveva optato per la definizione del giudizio di secondo grado mediante l’istituto previsto dall’art. 599-bis c.p.p. Grazie a tale accordo, la Corte d’Appello aveva ridotto sensibilmente la pena originaria. Nonostante l’avvenuto accordo, la difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione circa la sussistenza della responsabilità penale.
Il valore del Concordato in appello
La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che, una volta perfezionato il Concordato in appello, l’imputato non possa più porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa. Tale misura, se ritenuta congrua dal giudice d’appello, diventa vincolante per le parti.
L’accertamento della responsabilità
Un punto cruciale riguarda l’accertamento del fatto. L’accordo sulla pena avviene sulla base di una responsabilità già accertata dal giudice di primo grado. Se l’appellante sceglie di concordare la pena rinunciando ai motivi di impugnazione sul merito, non può successivamente pretendere che la Cassazione riesamini la sussistenza del reato o la colpevolezza.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che il ricorso è inammissibile poiché tenta di scardinare un accertamento di responsabilità che non era più oggetto di contestazione al momento dell’accordo. Il Concordato in appello presuppone infatti un pieno accertamento della responsabilità effettuato nel grado precedente. La natura stessa dell’accordo ex art. 599-bis c.p.p. impedisce di rimettere in discussione i presupposti della condanna, limitando il controllo di legittimità alla sola legalità della pena o a vizi macroscopici dell’accordo stesso.
Le conclusioni
La decisione conferma che la scelta di accedere a riti alternativi o concordati comporta una precisa strategia difensiva che limita le opzioni di impugnazione future. Chi decide di concordare la pena in appello deve essere consapevole che la questione della responsabilità penale viene definitivamente chiusa. Il tentativo di aggirare tale limite processuale conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Si può contestare la colpevolezza dopo un concordato in appello?
No, l’accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. implica l’accettazione dell’accertamento di responsabilità già effettuato nel grado precedente.
Cosa succede se si presenta ricorso in Cassazione dopo l’accordo?
Il ricorso viene generalmente dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Qual è il limite principale del concordato in appello?
Il limite principale è l’impossibilità di rimettere in discussione il merito della condanna e la misura della pena liberamente concordata e validata dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 303 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 303 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28509/21 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Rilevato che NOME COGNOME, tramite il suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 685/22 -ex art. 599-bis cod. proc. pen.- emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catanzaro che nel procedimento definito ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha ridotto la pena per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro, deducendo vizio di motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità per i reati contestati;
Ritenuto che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudi d’appello nel procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale pera l’accordo delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabili dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da part dell’appellante;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022