Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40412 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40412 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a FOGGIA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a FOGGIA avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, ricorrono avverso la sentenza del 22/09/2022 della Corte di appello di Bari, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599 -bis cod.proc.pen.
1.1. Con due motivi deducono il vizio di omessa motivazione in ordine alla responsabilità e alle circostanze attenuanti generiche.
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il
ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al 2 concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
I ricorsi in esame si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis, cod.proc..
Da qui la loro inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/06/2023