Concordato in appello: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema giudiziario, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena. Tuttavia, tale scelta comporta una drastica riduzione degli spazi di impugnazione in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile muovere contestazioni dopo aver sottoscritto un accordo ex art. 599-bis c.p.p.
Il caso e la decisione della Corte
Un imputato, condannato per concorso in rapina aggravata, aveva ottenuto in secondo grado il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi reati, con conseguente rideterminazione della pena. Tale risultato era frutto di un concordato in appello. Nonostante l’accordo, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione di legge e vizi di motivazione, in particolare riguardo alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., che impone il proscioglimento immediato in presenza di determinate cause.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che, quando si accede al rito speciale del concordato, l’imputato rinuncia implicitamente a far valere vizi che non riguardino la formazione della volontà o l’illegalità della pena stessa.
I motivi di inammissibilità nel Concordato in appello
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello sia limitato a casi tassativi. Sono ammissibili solo le doglianze che riguardano:
* Vizi nella formazione della volontà della parte (es. errore, violenza o dolo).
* Mancanza del consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta.
* Contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al contrario, risultano inammissibili le lamentele relative a motivi cui si è rinunciato per accedere all’accordo, così come le critiche sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento o sulla determinazione della pena, a meno che quest’ultima non sia palesemente illegale (ovvero fuori dai limiti edittali).
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura negoziale del concordato in appello. Accettando una pena concordata, l’imputato compie una scelta strategica che implica l’accettazione dell’impianto accusatorio in cambio di un beneficio sanzionatorio. Permettere un ricorso basato su questioni di merito o sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. significherebbe tradire la ratio dell’istituto, che mira a chiudere il contenzioso su punti condivisi. La Corte ha sottolineato che la rinuncia ai motivi d’appello, insita nel concordato, preclude definitivamente la possibilità di riproporre le stesse questioni davanti ai giudici di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, chi sceglie la via del concordato in appello deve essere consapevole che la sentenza emessa sarà difficilmente scalfibile in Cassazione. L’inammissibilità del ricorso non solo conferma la condanna, ma comporta anche l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La decisione evidenzia come il sistema penale premi la certezza del diritto e la rapidità processuale, sanzionando i tentativi di rimettere in discussione accordi liberamente sottoscritti dalle parti assistite dai propri difensori.
Si può contestare la pena dopo un concordato in appello?
Solo se la pena inflitta è illegale, ovvero non rientra nei limiti stabiliti dalla legge o è diversa da quella prevista per quel reato.
Cosa succede se il giudice non rispetta l’accordo del concordato?
In questo caso il ricorso in Cassazione è ammissibile, poiché la sentenza risulta difforme rispetto alla volontà espressa dalle parti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40420 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40420 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, ex art. 599-bis cod. proc. pen., della Corte di appello di Napoli del 06/02/2023 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza della Corte di appello di Napoli, rideterminando la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di concorso in rapina aggravata.
Il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti editt ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex muitis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).
In tali termini il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 04/07/2023