Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40401 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40401 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della Corte d’appello dì Roma visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 11 luglio 2022, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso;
considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.;
ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte dì accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della
pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102);
rilevato che i motivi di ricorso (con cui si lamentano l’errata applicazione delle circostanze aggravanti ex art. 628, comma 3, cod. pen., oltre che il vizio della motivazione in ordine all’accertata responsabilità dell’imputato, con violazione della norma processuale dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall’art. 599 bis, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2023
Il Consi *ere Estensore 41 ) 1 )
Il Presidenté :7