Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40261 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40261 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Bari in relazione al reat all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema d concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rile d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex ar bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento e art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che siano trasfusi GLYPH nella GLYPH illegalità GLYPH della sanzione TARGA_VEICOLO inflitta. GLYPH Non è GLYPH invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di acced al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme de pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consenti riguardando, peraltro genericamente, la congruità della pena inflitta.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il tresidente