Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46994 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 46994 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, n. Napoli DATA_NASCITA
COGNOME NOME, n. Caserta DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 5160/23 della Corte di appello di Napoli del 17/04/2023
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
rilevato
che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento delle concordi richieste formulate dalle parti, ha applicato ai sensi dell’art. 599b i s cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME la pena convenuta di quattro anni e sei mesi di reclusione e 18.000,00 euro di
multa in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 110 cod. pen. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 110, 697 cod. pen.;
che avverso la sentenza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione gli imputati che deducono entrambi la violazione degli artt. 125, 129, comma 3 e 599-bis cod. proc. pen., lamentando la totale assenza di motivazione a sostegno della pena applicata;
che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia o all’applicazione di una pena illegale (tra molte v. Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142);
che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.;
che i ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila ciascuno
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 30 ottobre 2023