Concordato in appello: quando il ricorso è inammissibile
Il concordato in appello rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione dei tempi processuali, ma impone limiti rigorosi alle successive possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini invalicabili per chi intende ricorrere contro una sentenza nata da un accordo tra accusa e difesa.
Il caso e i motivi del ricorso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva recepito l’accordo sulla pena tra le parti. Il ricorrente lamentava, in modo generico, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione riguardo al giudizio di responsabilità. In sostanza, nonostante l’adesione al rito speciale, la difesa tentava di riaprire il dibattito sulla colpevolezza nel merito.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno sancito l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha evidenziato come le censure proposte non rientrassero tra quelle consentite dalla legge per questo specifico rito. Quando si accede al concordato in appello, la facoltà di ricorrere in Cassazione subisce una drastica contrazione, finalizzata a preservare la stabilità dell’accordo raggiunto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul perimetro applicativo dell’art. 599-bis c.p.p. Secondo i giudici, il ricorso per cassazione contro una sentenza di concordato è ammesso solo in tre casi tassativi. Il primo riguarda i vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al rito. Il secondo concerne l’eventuale mancanza di consenso del pubblico ministero sulla richiesta. Il terzo attiene al contenuto della pronuncia del giudice, qualora risulti difforme rispetto a quanto concordato tra le parti. Contestare genericamente la logica della motivazione sulla colpevolezza risulta dunque incompatibile con la natura stessa del patto processuale.
Le conclusioni
In conclusione, la scelta del concordato in appello comporta una rinuncia implicita a contestare il merito dell’accertamento penale. La decisione della Cassazione sottolinea che l’imputato non può sottoscrivere un accordo sulla pena e successivamente pretendere una revisione della motivazione sulla propria responsabilità. Tale condotta determina non solo l’inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, quantificata nel caso di specie in tremila euro.
Si può contestare la colpevolezza dopo un concordato in appello?
No, la legge impedisce di sollevare censure sulla motivazione della colpevolezza se si è scelto di concordare la pena in secondo grado.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione in questi casi?
Il ricorso è ammesso solo per vizi nella volontà delle parti, mancanza di consenso del Pubblico Ministero o se la sentenza non rispetta l’accordo.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente subisce la condanna alle spese processuali e spesso il pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48639 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48639 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza del ricorrente, è articolato su censure non consentite in questa sede in quanto il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in koma, il 12/09/2023 Il C sigliere stensore