Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, è uno strumento processuale che consente di definire il processo in secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i confini dell’impugnazione contro le sentenze emesse con questo rito, stabilendo quando il ricorso diventa inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: un Accordo e il Successivo Ricorso
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena per un imputato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per reati tributari. Questa nuova pena era il risultato di un concordato in appello ex art. 599-bis del codice di procedura penale.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un difetto di motivazione. In particolare, si contestava il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., soprattutto alla luce del fatto che altri coimputati nel medesimo procedimento erano stati assolti.
La Decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La Suprema Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, secondo cui la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata solo per motivi molto specifici. Chi accetta di concordare la pena, di fatto, rinuncia a far valere altre doglianze.
L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i limiti del ricorso dopo un concordato in appello
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. La Corte ha spiegato che, aderendo a questo rito, l’imputato accetta una determinata pena e, contestualmente, rinuncia ai motivi di appello che non riguardano l’accordo stesso. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se contesta:
1. La formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Il consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
4. L’illegalità della pena inflitta (ad esempio, perché superiore ai limiti di legge o di specie diversa da quella prevista).
Sono invece inammissibili, come nel caso di specie, le doglianze relative a motivi rinunciati, come la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La scelta di accordarsi sulla pena preclude la possibilità di contestare successivamente la propria colpevolezza. La Cassazione ha inoltre precisato che l’assoluzione dei coimputati non è rilevante, poiché basata sulla loro specifica posizione soggettiva e sulla mancanza di prove del loro coinvolgimento, elementi che non si estendono automaticamente a chi ha scelto una via processuale diversa.
Le conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: il concordato in appello è una scelta processuale che comporta benefici (certezza e riduzione della pena) ma anche rinunce significative. Chi opta per questa strada non può ‘tornare indietro’ e contestare il merito della condanna davanti alla Corte di Cassazione. La decisione di patteggiare la pena in appello deve essere ponderata attentamente, con la consapevolezza che preclude quasi ogni possibilità di un successivo riesame della vicenda processuale, salvo vizi intrinseci dell’accordo stesso o palesi illegalità della sanzione.
Dopo aver concluso un ‘concordato in appello’, posso ancora ricorrere in Cassazione per chiedere l’assoluzione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la richiesta di proscioglimento nel merito (ex art. 129 c.p.p.) rientra tra i motivi a cui si rinuncia con l’adesione al concordato. Pertanto, un ricorso basato su tale motivo è inammissibile.
Quali sono gli unici motivi validi per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se riguarda vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero, una decisione del giudice non conforme all’accordo, o l’illegalità della pena applicata (ad es. se supera i limiti edittali).
L’assoluzione di altri coimputati può essere usata come motivo per impugnare una sentenza di ‘concordato in appello’?
No. La Corte ha chiarito che l’assoluzione di altri soggetti si basa sulla valutazione della loro specifica posizione soggettiva e probatoria, e non può essere invocata per contestare una sentenza che deriva da un accordo volontario sulla pena da parte di un altro imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1115 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1115 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BOTTANUCO il 14/07/1960
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato av/so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 novembre 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano il 13 dicembre 2021, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 2 e mesi 6 di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME in ordine ai reati ex art. 2 (capo A) e 8 (capo B) del d. Igs. n. 74 del 2000, reati unificati dal vincol della continuazione con i fatti di bancarotta già giudicati con sentenza resa dalla Corte di appello di Milano il 6 aprile 2022, irrevocabile il 30 maggio 2022.
È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa ha eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., e ciò anche alla luce della concomitante assoluzione dei coimputati COGNOME e Cortiana.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è GLYPH inammissibile, GLYPH dovendosi GLYPH richiamare GLYPH l’affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edi ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, non potendosi sottacere che i coimputati COGNOME e COGNOME sono stati assolti per non aver commesso il fatto, riferendosi le argomentazioni della pronuncia assolutoria soprattutto alla posizione soggettiva dei coimputati e alla mancata prova del loro coinvolgimento nelle vicende illecite per cui si è proceduto.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2024
Il o sighere stensore
Il Presidente