Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30581 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30581 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato il 20/12/1983 COGNOME NOME nato a FORMIA il 07/10/1988 COGNOME NOME nato a PISA il 26/11/1984 COGNOME NOME nato a PESCIA il 09/01/1971 COGNOME NOME nato a SALERNO il 08/04/1958 nel procedimento a carico di questi ultimi
COGNOME nato a CAMERI il 23/08/1968 COGNOME NOME nato a NOVARA il 26/06/1953
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo NOME
Il Proc. Gen. chiede l’accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e conseguentemente l’annullamento con rinvio nei confronti di COGNOME
all’omessa pronuncia sulla confisca; chiede l’annullamento senza rinvio nei confronti di COGNOME limitatamente alla pena pecuniaria di cui chiede l’eliminazione e l’inammissibilità nel resto. Chiede il rigetto del ricorso di COGNOME e la declaratoria di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi.
udito il difensore
l’avvocato COGNOME NOMECOGNOME in difesa di COGNOME si riporta al ricorso e alla memoria depositata in atti anche per quanto concerne l’aspetto dell’applicabilità della giustizia riparativa al COGNOME in conseguenza della quale chiede il rinvio dell’udienza dopo il 29 di maggio 2025.
l’avvocato NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME si riporta ai motivi e chiede il rigetto del ricorso del P.G.; in difesa di NOME chiede l’annullamento della sentenza impugnata quanto meno con rinvio per la rideterminazione delle pene. Insiste quindi nelle rassegnate conclusioni.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 23/01/2024, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma de sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha confermato l’affermazione della penale responsabilità degli appellanti COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME in relazione alla contestazione de reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R.309/1990 (capo A), 56 cod. pen. 73, comma 80 comma 2, d.P.R.309/1990 (capo B e capo C), 110, 56 -629 cod. pen.(capo D contestato solo a COGNOME, COGNOME e COGNOME) e, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui a comma 7 dell’art. 74 D.P.R.309/1990, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME in anni di reclusione e euro 120.000 di multa, a COGNOME in anni quattro e mesi otto di reclusion COGNOME in anni nove, mesi due e venti giorni di reclusione, a COGNOME in anni tre e mesi di reclusione. La Corte di appello ha assolto COGNOME per il reato contestato al capo a rideterminato la pena in anni sei di reclusione e 80.000 di multa.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione, con separati ricorsi, il Procurato generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME StefanCOGNOME Si precisa che la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., su concorde richiesta di COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME. L’istanza di concordato formulata da COGNOME è stata rig,ettata.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli lamenta, con motivo unic la mancata pronuncia in ordine alla richiesta di confisca del danaro in sequestro. Rappresen che presso l’abitazione del COGNOME NOME COGNOME in Italia, nella provincia di Salerno, è stat sequestrata la somma di euro 3200 e che presso l’abitazione di COGNOME in Lugano, il Dipartiment Federale di polizia e giustizia di Lugano ha sequestrato la somma di euro 125.000,00. Evidenzia che trattasi di somme che costituiscono il prezzo corrisposto per concludere un’operazione d importazione da parte di un’organizzazione criminale di origine albanese dedita al traffic sostanza stupefacente proveniente dal Sud America, da sottoporre a confisca a norma dell’art. 240 cod. pen. Il GIP, pur confermando l’impianto accusatorio (pag. 177 – 178 che allega a ricorso), non si è pronunciato sulla destinazione delle somme in sequestro. La Corte di appell a seguito di richiesta del PM posta a verbale del 12/12/2023, neppure si è pronunciata s punto. E’ pertanto carente qualunque valutazione in ordine alle somme oggetto di sequestro con conseguente violazione dell’art. 606 comma 1, lettera b) cod. proc. pen.
NOME COGNOME è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc pen., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’a
74 d.P.R.309/1990, alla pena della reclusione di anni nove e euro 120.000 di multa, per i re contestati nei capi A), B) e C). Il ricorrente affida il ricorso a due motivi.
4.1. Con il primo motivo di ricorso evidenzia l’errore materiale in cui è incorsa la Co appello, avendo applicato la pena pecuniaria di euro 120.000 di multa non contemplata nell’accordo tra le parti. La richiesta di concordato del 03/07/2023 alla quale il PG ha pres consenso all’udienza del 06/07/2023 aveva come pena finale la sola pena della reclusione di anni nove e non prevedeva l’irrogazione della pena pecuniaria.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del divieto di “reformatio in pejus” in relazione alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed eventuale illegalità della pena. Precisa che le attenuanti genericúrno state applicate dal giudice di grado, sono state ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante di cui all’art. 74 c 3 D.P.R.309/1990, e la diminuzione è stata effettuata dopo l’aumento per l’aggravante di cu all’art. 61 bis cod. pen. Il giudice di primo grado è giunto, quindi, alla pena finale quattordici e mesi quattro di reclusione. La Corte territoriale, nel rideterminare la pena a s di rinuncia ai motivi di appello, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., pur giungendo al finale di anni nove di reclusione, inferiore a quella comminata dal primo giudice, non applicato alcuna diminuzione- neppure minima di 15 giorni – per le già riconosciute e n contestate circostanze attenuanti generiche.
COGNOME è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’a 74 d.P.R.309/1990, alla pena di anni tre .e mesi nove di reclusione, in relazione ai capi di imputazione A), B) e C).
5.1. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, chiede la qualificazione giuridica della c contestata, erroneamente qualificata ai sensi dell’art. 74 d.P.R.309/1990, quale partecipazio a reato associativo, da qualificare come ipotesi di favoreggiamento, ai sensi dell’art. 378 pen. Precisa di aver rinunciato ai motivi di merito e che tuttavia la rinuncia ai motivi inere responsabilità non concerne anche quella alla corretta qualificazione giuridica comportamento contestato. Nel caso di specie, trattasi di errore del nomen iuris attribuito alla condotta, da non qualificarsi come partecipazione alla organizzazione criminale, avendo egl fornito un marginale contributo nel solo ed esclusivo interesse dell’COGNOME, soggetto espos economicamente alle pressioni degli albanesi, allo scopo di recuperare le somme da restituir ai committenti, senza fornire alcun contributo all’intera compagine associativa.
NOME è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., per i capi A), B), C) e D), previo riconoscimento della circostanza attenuan cui al comma 7 dell’art. 74 d.P.R.309/1990, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusi
6.1. Con unico motivo di ricorso, lamenta violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e v della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.
7.COGNOME NOME è stato assolto in grado di appello per il reato di cui all’art. d.P.R.309/1990 (capo A), ed è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc pen., per le tentate cessioni di sostanza stupefacente di cui ai capi B) e C) e p tentata estorsione (capo D), alla pena finale di anni sei di reclusione e euro 80.000 di m Formula due motivi di ricorso.
7.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione del divieto di reformatio in peius, sia nella determinazione della pena base che in ordine al quantum di riduzione di pena applicato per le già concesse attenuanti generiche dal giudice di primo grado nella misura di due anni reclusione. Rappresenta che la Corte territoriale, avendo assolto il ricorrente dal reato più g di cui al capo A), nel rideterminare la pena assumendo quale reato più grave la fattispec contestata di cui al capo B), ha determinato una pena base, pari a anni 10 di reclusione e euro 120.000 di multa, in luogo della pena base di soli dieci anni di reclusione, in violazio divieto di reformatio in peius. Ed infatti, ragguagliando la pena pecuniaria di euro 120.000 di multa nella pena detentiva di anni uno e mesi quattro (calcolata applicando euro 250 per ogn giorno di pena detentiva), il giudice territoriale ha assunto una complessiva pena ba corrispondente a anni undici e mesi quattro di reclusione, notevolmente superiore a quell stabilita dal giudice di primo grado. Il ricorrente è ben consapevole che il giudice di ap elidendo la condanna per il reato più grave, non è vincolato nella determinazione della pena bas per il residuo reato alla quantità di pena già individuata quale aumento ex art. 81 cod. p tuttavia evidenzia che si determina una violazione del principio del divieto di reformatio in peius anche qualora il giudice d’appello diMinuisc . a connplessivamente . la pena finale tuttavia effettuando un diverso computo della pena intermedia.
Per quanto attiene alle già concesse circostanze attenuanti generiche, la Corte territori ha apportato una diminuzione di soli un anno e sei mesi in luogo di anni due di reclusione.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio della motivazio in relazione alla mancata pronuncia da parte del giudice territoriale sulla istanza, formula data 16/04/2024, successivamente al deposito della pronuncia impugnata, con la quale ha fatto richiesta di ammissione al programma di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129 bis cod. pen., non avendo il giudice né disposto in alcun modo né fissato l’udienza nel contradditto delle parti ai sensi dell’art. 45 ter disp. att. cod. proc. pen. Evidenzia la violazione del accedere a un programma di trattamento tale da mitigare il trattamento sanzionatorio sussistendone i presupposti e le finalità riparative.
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena della reclusione in anni nove, mesi d giorni venti, per i reati di cui al capo A) e al capo D), formulando dieci motivi di ricor
8.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivaz essendo errata la data di pronuncia della sentenza, posto che a pagina 1 nonché a pagina 11
della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha affermato che la sentenza veniva emessa all’udienza del 23/01/2024 e che il verbale di udienza fosse datato il 23/01/2024. Precis ricorrente che l’udienza di discussione si è invece tenuta in data 01/02/2024, come del res dimostra la data apposta nel dispositivo della sentenza. Tale errata indicazione della d contenuta nella parte iniziale della sentenza, lungi dal costituire un mero errore mater comporta la violazione dell’art. 585 cod. proc. pen. e una violazione del diritto di di causa dell’incertezza determinata in ordine alla decorrenza e alla scadenza del termine impugnazione. Infatti, se la sentenza fosse stata emessa in data 23/01/2024, i termini p impugnare sarebbero scaduti in data 6/06/2024. Inoltre, l’errata indicazione della d dell’udienza per ben due volte nel corpo della sentenza costituisce motivo di sospetto di manca disamina delle richieste formulate dai difensori.
8.2.Con il secondo motivo di ricorso rappresenta che il consigliere relatore componente de collegio non ha effettuato la relazione della causa con conseguente violazione del diritto di di Infatti, tale mancato adempimento impedisce alla difesa di comprendere il grado di conoscenza dei motivi di appello formulati da parte dell’organo giudicante.
8.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione e travisamento della prova nonch omessa valutazione di una prova decisiva in ordine all’affermazione della penale responsabilità posto che a carico del ricorrente non sussiste una piattaforma probatoria ampia e coerente alle pagine 16 -25 non vi è alcun richiamo o riferimento specifico alla posizione del ricorr Anche dalla lettura della sentenza di primo grado non emergono elementi indiziari a lui rifer direttamente, né la Corte territoriale ha confutato le deduzioni difensive formulate dalla d Precisa di essere stato assolto per i ‘reati contestati ai ca . pi B) e C) e che gli ‘atti processuali acquisiti non consentono di affermare la penale responsabilità neppure per i residui reati.
8.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio della motivazi travisamento della prova con riferimento alla natura del contributo fornito dal ricorrent organizzazione criminosa. In particolare, il giudice a quo ha erroneamente richiamato, a pagina 40- 42 della sentenza impugnata, ben tre dichiarazioni degli imputati, coinvolti nella vic odierna, che hanno chiamato in correità l’COGNOME, indicandolo come un partecipe dell’associazione, ritenendo che tali dichiarazioni siano supportate da riscontri es (intercettazioni dei cellulari criptati), che pertanto il ricorrente abbia fornito un s natura logistica all’associazione criminale italo-albanese, quale fidato collaboratore del albanese COGNOME con funzione di trasmissione di informazioni e consegna, ad esempio, di telefonini criptati. Evidenzia tuttavia il ricorrente che fino al giugno- luglio 2021 totalmente sconosciuto alle autorità investigative, di non aver mai avuto contatti con gli sodali, di nessun tipo, neppure con il COGNOME e il COGNOME, di non essere stato in dall’COGNOME come un collaboratore o portavoce del capo albanese, COGNOME. Inoltre, il ricorre è rimasto sempre estraneo a tutti i tentativi di importazione della sostanza stupefacente possedere un telefono con il nome “Est” non fornisce alcuni elemento di riscontro, anzi, in se
di interrogatorio di garanzia il ricorrente ha precisato che il suddetto telefono criptat stato consegnato dal RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente non si è mai recato in Albania per avere contatti con il COGNOME, come dimo la assoluzione per i fatti contestati nei capi di imputazione B) e C), con conseguente illog dell’affermazione della responsabilità quale partecipe dell’associazione. Il giudice a quo richi in modo generico le chat e le comunicazioni intercorse, non essendo fornita indicazione de faldone e della pagina in cui sono reperibili. Comunque, le captazioni non forniscono alcuna pro della partecipazione, non essendo attendibili le dichiarazioni rese dai correi COGNOME e COGNOME egli è stato mai soprannominato come il “picchiatore”, essendo questo l’appellativo COGNOME. Mai il ricorrente ha incontrato la ex moglie e la figlia dell’COGNOME, nè si è re seconda volta in Bologna, in Forlì e nella provincia di Como, come ha invece affermato la Cort territoriale. Con riferimento al viaggio in Lugano il ricorrente si è limitato ad accompag COGNOME per riscuotere la somma di euro 500. Pertanto, illogica è l’affermazione secondo cui ricorrente fosse a conoscenza dell’associazione e delle sue finalità e abbia consapevolmente fornito un contributo alla stessa.
In definitiva, sussistono elementi probatori idonei a fondare esclusivamente la responsabili per il reato contestato alla lettera D), concernente la tentata estorsione e non anch partecipazione al sodalizio criminoso.
8.5. Con il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio della motivazion ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della partecipazione all’associazione crimin non avendo egli alcuna consapevolezza in ordine all’esistenza di una isitIrtuttgr strut associativa.
8.6.Con il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine all’aggravante di all’art. 61 bis cod. pen. relativa alla transnazionalità dell’associazione.
8.7.Con il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine al diniego d circostanze attenuanti generiche, in ragione della posizione certamente più marginale rispett agli altri coimputati, considerata l’assoluzione per i reati contestati nelle lettere dell’imputazione.
8.8.Con l’ottavo motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione e travisamento della prov nonché disparità di trattamento sotto il profilo del trattamento sanzionatorio con riferiment posizione di COGNOME NOME che è stato assolto per il reato di cui al capo A); ma condanna per i reati contestati nei capi B) e C).
8.9. Con il nono motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale, in quanto no può costituire elemento probatorio, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, la dichiarazione di ammissione di responsabilità resa in udienza dal ricorrente formulata con proposta di concordato, poi ritrattata a seguito di dichiarazione di rigetto della suddetta pro di concordato. Il ricorrente rappresenta di aver cercato invano di contattare il pubblico mini di udienza onde perfezionare un accordo sul presupposto del riconoscimento della estraneità del reato contestato nella letteraA della rubrica inerente alla partecipazione all’associazione e pr
concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. ·pen. L’accordo non si è realiz Ciononostante, non si può ritenere che il ricorrente abbia perciò solo ammesso la propr responsabilità, nè che vi sia stata alcuna dichiarazione confessoria in sede di interrogator garanzia.
8.10. Con il decimo motivo di ricorso deduce violazione dell’art 114 cod. pen., posto ch ricorrente ha avuto contatti esclusivamente con i computati COGNOME e COGNOME
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo esame, quanto al ricorso di Maltagliat l’annullamento limitatamente alla disposta pena pecuniaria, da eliminarsi, e l’inammissibilità ricorso nel resto. Il Procuratore ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi proposti da NOME COGNOME e COGNOME e il rigetto del ricorso di COGNOME.
In data 01/04/2025 è pervenuta memoria difensiva nell’interesse di COGNOME con la quale si rappresenta che la Corte di appello di Napoli competente a vagliare la richiesta ammissione al programma di giustizia riparativa presentata ai sensi dell’art.129 bis cod. pr pen., nell’udienza del 06/02/2025, lungi dal rigettare la richiesta, ha rinviato all’udie 29/05/2025 al fine di acquisire elementi per la decisione. Per tali ragioni, essendo calendarizz nell’imminente la prossima udienza, il difensore chiede lo stralcio della posizione del Ghezz e/o il rinvio dell’udienza del giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso formulato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli è fond
Il ricorrente lamenta la mancata pronuncia in ordine alla richiesta di confisca del da sottoposto a sequestro, rinvenuto nella disponibilità di COGNOME COGNOME il quale condannato, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in ordine al rea associativo (capo A) e in ordine ai due episodi di cessione di sostanza stupefacente, contest nei capi B) e C).
In punto di diritto, si osserva che costituisce ius receptum che le somme di danaro ricevute in corrispettivo della cessione di sostanze stupefacenti, essendo conseguenti all’insorgere di rapporto sinallagmatico designato da reciproche contropartite per lo scambio – come la vendit o la permuta, ricorrenti nelle pratiche di spaccio – costituiscono il prezzo del reato, di disposta, quindi, la confisca ai sensi dell’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche in c di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 6, n. 10952 del 09/07/1993 Rv. 1957 – 01; Sez.6, n.2990 del 28/10/1992, Rv.193590).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale dà atto che presso le due abitazioni di Na Eriberto, in Italia e in Lugano, sono state sequestrate le somme di euro 3200 e di eu 125.000,00, che costituiscono il ‘prezzo corrisposto dai committenti albanesi, appartenenti
un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanza stupefacente, GLYPH per concludere un’operazione di importazione di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente proveniente dal Sud America, che COGNOME si era impegnato ad organizzare logisticamente, reperendo un aereo e un pilota per il trasporto della sostanza.
Risulta inoltre che la somma di 125.000 euro, attualmente nella disponibilità del Minist Pubblico della Confederazione presso la banca nazionale svizzera, è stata sottoposta a sequestro e che il GIP pur confermando l’impianto accusatorio, nulla ha affermato in ordine a destinazione delle somme in sequestro. La Corte di appello neppure si è pronunciata sul punto, sebbene la richiesta di statuizione della confisca fosse stata formulata dal Pm e posta a verba all’udienza del 12/12/2023.
E’ pertanto carente qualunque valutazione in ordine alla richiesta di statuizione de confisca delle somme già oggetto di sequestro, con conseguente violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
1.1 GLYPH La sentenza impugnata deve quindi essere annullata in relazione all’imputato NOME limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca nei suoi confronti, rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
2.1.E’ fondato il primo motivo di ricorso formulato da NOME COGNOME
A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entra vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di ap provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei mot appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’acco comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale so d’accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che è ammissibile il ricorso in cassazi avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi al formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso d Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ment sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione d condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, 272969).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha condannato alla pena della reclusione di a nove e euro 120.000 di multa, sebbene dal verbale dell’udienza del 03/07/2023 risulti che statuizione concernente la pena pecuniaria non era contemplata nell’accordo tra le parti.
Pertanto, questa Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, potend decidere alla stregua delle statuizioni adottate dal giudice di merito (Sez. U, 30/11/2
COGNOME, dispone che la statuizione della pena pecuniaria di euro 120.000 di multa venga eliminata ai sensi dell’art. 620 lett.1) cod. proc. pen.
2.2. E’ invece inammissibile il secondo motivo di ricorso formulato dal ricorren concernente l’asserita violazione del divieto di reformatio in peius. Costituisce ius receptum che non sussiste alcuno spazio di ammissibilità per quei vizi che attengano alla determinazion della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall’imputato, non ponendo profili illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozi processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudi non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (S 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 – 01).
Nel caso in disamina, il ricorrente aveva, con l’atto di appello, lamentato che la diminuzi di pena per le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti, è s effettuata dal giudice di primo grado erroneamente dopo l’applicazione dell’aumento di pena per l’art. 61 bis cod. pen. Emerge, tuttavia, che la pena è stata stabilita in misura conf alla richiesta formulata dal ricorrente del 03/07/2023 e conformemente all’accordo intercor tra le parti, e che il giudice è pervenuto a una pena finale decisamente inferiore a q stabilita dal primo giudice. Si è affermato che, nel concordato in appello, le parti non vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcol passaggi intermedi (Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, Rv. 287632).
In ogni caso, si ribadisce che l’eventuale violazione del divieto di reformatio in peius non determina una “pena illegale”, ipotesi che si verifica solo quando la pena inflitta eccede i v espressi sia qualitativamente (genere e specie) sia quantitativamente (minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato (cf U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini).
2.3. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio in relazione all’imputato COGNOME limitatamente alla pena della multa di euro 120.000, pena c elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME.
3.E’ manifestamente inammissibile anche il ricorso formulato da COGNOME NOMECOGNOME con il quale tat ricorrente clO lamenta in via del tutto generica la violazione dell’art. 129 cod. p pen., avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., essendo inammissibil le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Costituisce ius receptum che, in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 2
giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concord non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutil delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volt l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai mot oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 de 01/06/2018, Rv. 272969).
3.1.Pertanto, il ricorso di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
4.11 ricorso di COGNOME avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con il quale si deduce l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, è inammissi
In giurisprudenza, si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni di doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrog di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196 Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006). Infatti, la richiesta concordata tra accus difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il posa addivenire a una . pena diversa, in quanto raccoglimentd della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influe calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114).
Nel caso in disamina, risulta dal verbale di udienza del 12/12.2023 che il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di appello concernenti l’affermazione della responsabilità, ad ecc di quello relativo alla concessione della circostanza attenuante ex art. 74, comma 7, d.P 309/1990. Ne segue, pertanto, che la relativa doglianza è preclusa, in quanto il COGNOME, co rinuncia ai motivi, ha condiviso la qualificazione giuridica data al fatto che oggi contesta vorrebbe fosse ricondotta nell’alveo applicativo dell’art. 378 cod. pen.
4.1. Pertanto, il ricorso di NOME deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
5.1. Passando all’analisi del ricorso di COGNOME si osserva che, per le medesime ragioni indicate con riferimento al primo motivo di ricorso dedotto da COGNOME, la viol del divieto di reformatio in peius rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordat
salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, COGNOME Rv. 275234 – 01).
Nel caso in disamina, la pena è stata concordata tra le parti, si è pervenuti a una pena fi conforme all’accordo decisamente inferiore a quella stabilita dal primo giudice, e, in ogni c la ipotetica violazione del divieto di reformatio in peius non determina una “pena illegale”, non essendo censurabile il diverso quantum di diminuzione di pena per le già concesse circostanze attenuanti generiche.
5.2.Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, si osserva che il ricorrente impugna sentenza in epigrafe indicata, rappresentando di aver inoltrato, successivamente alla pronunci della sentenza di appello, in data 16/04/2024, una richiesta di ammissione ad un programma di giustizia riparativa per l’esame della quale la Corte di appello di Napoli competente è s fissata udienza ai sensi dell’art.129 bis cod. proc. pen. in data 29/05/2025.
La doglianza non è deducibile, in quanto il ricorrente deduce la violazione di legge in ord alla mancata valutazione di una richiesta di ammissione ad un programma di giustizia riparativ formulata successivamente al perfezionarsi dell’accordo, anzi, nel caso specific successivamente alla decisione emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. Al riguardo, s affermato, con riferimento alla richiesta di conversione di una pena detentiva breve in p sostitutiva, che essa può essere formulata anche nell’ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, purché faccia parte dell’accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Rv. 287579).
5.3. Pertanto, il ricorso di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente ‘al pagamento delle spese processuali e délla somma di èuro tremila in favore del . Cassa delle ammende.
6. Il ricorso di NOME è manifestamente infondato.
6.1. In ordine al primo motivo, relativo all’erronea indicazione della data di pronuncia sentenza, trattasi di mero errore materiale che non determina alcuna nullità. Si è in affermato, in tema di nullità della sentenza, che la mancanza o l’evidente erroneità della d non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti. (Sez. 3, n. del 13/12/2017 Rv. 273196).
Nel caso in disamina, si osserva che l’errore materiale non ha determinato alcun pregiudizi del diritto ad impugnare né alcuna incertezza in ordine alla decorrenza dei termini per propo il ricorso per cassazione, depositato correttamente nei termini per impugnare, a decorrere dal data del 01/02/2024, e non dal 23/01/2024. Il ricorrente quindi non ha alcun interesse a dedur la lamentata violazione di legge.
6.2. La seconda doglianza è manifestamente infondata, in quanto, in tema di appello, l relazione della causa prevista dall’art. 602, comma 1, cod. proc. pen. ha una funzion meramente espositiva, non incidendo il suo svolgimento sulla regolarità del contraddittorio e n
determinando la sua mancanza una nullità della successiva sentenza (Sez. 1, n. 207 del 04/12/2017, Rv. 271982).
6.3. Il terzo, il quarto e il quanto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in afferenti all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 74 D.P.R.30 all’omessa valutazione di prova decisiva e al travisamento della prova, sono fattuali e rivaluta Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmen in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergen istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto div più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultan dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Second consolidata giurisprudenza di legittimità deve ritenersi “inammissibile il ricorso per cassaz che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente re in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimen impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione”(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 27697001).
Inoltre, i travisamenti di prova denunciati, così come i vizi relativi alla valutazio elementi di prova, sono manifestamente infondati, poiché quello che si sollecita l’interpretazione delle prove e non certamente la loro reale portata. In tema di motivi di r per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposi ragionamento dei giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziar l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, avalutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di r di reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, D Santos, Rv. 283370 – 01) .
Ed infatti è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso quello reale, mentre esula dall’area della deducibilità nel giudizio di cassazione il v travisamento del fatto, essendo precluso al e giudice di legittimità reinterpretare gli eleme prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risulta processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio ( ex plurimis, Sez.3, n.39 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha diffusamente ed analiticamente vagliato posizione del ricorrente, esaminando il materiale probatorio posto a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità, costituito in gran parte dal narrato collaboratori, che il giudice ha ritenuto credibili, i quali avevano tutti riferito in partecipazione dell’COGNOME all’associazione e descritto le condotte poste in essere dal ricorr
e il ruolo svolto all’interno del sodalizio. In particolare, il COGNOME ha affermato che l’ aveva consegnato due telefonini criptati da destinare ad Amato. Anche COGNOME ha indicato ricorrente come fedelissimo collaboratore del COGNOME. Le chiamate in correità, olt riscontrarsi reciprocamente, hanno trovato riscontro esterno nell’analisi dei cellulari crip uso tra i solidali, laddove tra gli utenti identificati con nick name risultava proprio il n riconducibile all’imputato. Tali apparecchi telefonici criptati erano utilizzati dal grupp comunicazioni relative alle operazioni di importazione della droga e comprovano ulteriormente la intraneità del ricorrente al sodalizio criminale capeggiato da COGNOME Il ricorrente c nel ricorso che il nickname “Est” sia a lui riferito che, sebbene a pag. 41 della sentenza, la abbia affermato che il nickname sia essere attribuito all’COGNOME “per sua stessa ammissione”, avendo il ricorrente reso una dichiarazione di ammissione di tutti gli addebiti in udienza ritrattata a seguito del rigetto della proposta di concordato.
In particolare, in ordine alla doglianza concernente la consapevolezza di fornire contributo al sodalizio criminale, il giudice a quo ha evidenziato che lo stesso ricorren dichiarato di aver avuto rapporti con NOME COGNOME durante il viaggio verso Lugano e vers Bologna per motivi di sicurezza. La suddetta giustificazione difensiva, lungi dall’ indeb l’ipotesi accusatoria, ne irrobustisce la portata, in quanto le suddette ragioni danno conto contesto criminale all’interno del quale egli ha consapevolmente agito.
La Corte territoriale ha quindi vagliato le deduzioni difensive contenute nell’atto d’ap relative all’assenza di riscontri esterni alle chiamate in correità, non ravvisando neppure al incongruenza logica nella sentenza di primo grado tra le assoluzioni per i reati contestati nei Br e C) e l’affermazione della responsabilità per i reati di cui ai capi A) e D), ben Po affermarsi che l’COGNOME, pur non partecipando direttamente ai due tentativi di importazio della droga, abbia comunque fornito un rilevante contributo alla operatività dell’organizzazi offrendo un supporto di natura logistica aifer all’associazione o intervenendo nelle operazion recupero del danaro nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE*.
Dal compendio probatorio acquisito il giudice a quo ha quindi inferito che l’COGNOME rivestiva il ruolo di partecipe ‘”sodalizio, avendo fornito un supporto di natura logistica all’associ criminale italo-albanese, quale fidato collaboratore del capo albanese COGNOME con funzione trasmissione di informazioni e consegna di telefonini criptati e di auto, minacciando i famil A nnata dapprima e poi COGNOME e COGNOME -allo scopo di recuperare, per conto di COGNOME, somma di euro 520.000 che questi aveva messo a disposizione dell’COGNOME per finanziare l’operazione di importazione di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente provenient dall’estero.
Inoltre, il giudice, con riferimento alla doglianza relativa all’art. 114 cod. pen. formu ,A us to decimo motivo di ricorso, ha GLYPH che la tesi difensiva, che si sosOnzia nell’affermare la marginalità dell’apporto fornito dal ricorrente all’associazione criminale, 4rgonnento palesemen inidoneo a elidere lo spessore delle argomentazioni formulate dal giudice a quo a sostegno della rilevanza del ruolo rivestito dal ricorrente, longa manus del capo della parte alban
dell’organizzazione, e che forniva un importante apporto, come risulta ad esempio dall dichiarazioni rese dal COGNOME, il quale ha affermato che un collaboratore di COGNOME di n Stefan aveva consegnato e messo a disposizione l’auto utilizzati per condurre il Garofalo Bologna per incontrare l’COGNOME e che aveva minacciato e aggredito l’COGNOME e i suoi familiari COGNOME e COGNOME al fine di recuperare le risorse economiche consegnate dal capo albanese ai partecipi italiani per la realizzazione dell’operazione e che si era guadagnato l’appella “picchiatore”.
6.4. In ordine al sesto motivo di ricorso, riguardante l’aggravante di cui all’art. 61 b ^-pen., occorre in primo os(ervare come le Sezioni Unite, n. 18374 del 31 gennaio 2013 depositata il 23 aprile 2013, abbiano stabilito che l’aggravante di cui all’art. 4 della l marzo 2006 n.146 è applicabile al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa. Si è anche precisato che la nozione d gruppo criminale organizzato va mutuata dai punti a) e c) dell’art. 2 della Convenzione ONU d Palermo del 15 novembre 2000 contro il crimine organizzato, e va intesa come richiedente una certa stabilità di rapporti tra i soggetti che ne fanno parte, un minimo di organizzazione formale definizione di ruoli, la non occasionalità ed estemporaneità della stessa, la costitu anche in vista di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di vantaggio materiale.
Alla luce di tali principi la censura è dunque manifestamente infondata, in quanto generic non avendo il ricorrente formulato censure specifiche, in fatto e in diritto, sul punto, dell’affermata sussistenza di una consorteria criminale italo albanese che aveva contatti c fornitori é organizzazioni criminali in Marocco e in Sudannerica, .da cUi veniva importata sostanza stupefacente.
6.5. I motivi settimo, ottavo e nono, concernenti il diniego delle circostanze atten generiche e il trattamento sanzionatorio, sono preclusi.
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensurat dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudi prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o r dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021 Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridi ha fatto riferimento alla gravità della condotta e dei fatti contestati, evidenziando comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente, che avrebbe ammesso di aver accompagnato
in ·due occasioni il COGNOME, non fornisca elementi di valutazione positiva ai f riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo peraltro il ricorrente poi neg le ammissioni fatte e il significato che l’episodio assume nella dinamica funzionale dell’i gruppo; argomento con il quale, peraltro, il ricorrente non si è neppure adeguatament confrontato.
Del pari, anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionato sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridi Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata avendo la Corte territoriale, nel rideterminare la pena in ragione dell’accoglimento del moti gravame relativo ai capi di imputazione B) e C), ritenuto più grave il reato di cui al ca assunto la pena base di anni dieci di reclusione, pari al minimo edittale previsto dall’a comma 2 D.P.R.309/1990, aumentata ad anni tredici e mesi sei ai sensi dell’art. 61 bis cod pen., aumentata a anni tredici e mesi dieci ai sensi dell’art. 81 cod. pen., e ridotta per i anni nove, mesi due e giorni venti di reclusione.
Neppure rileva ,41A assunto difensivo che evidenzia una disparità di trattamento sanzionatorio tra il ricorrente e COGNOME che, a detta del ricorrente, avrebbe commesso più gravi reati men l’COGNOME è stato assolto, posto che le determinazioni del giudice in ordine al trattam sanzionatorio, attingendo a valutazioni di merito, sono individualizzate e non possono esser sindacate in termini di comparazione.
6.6. Pertanto, il ricorso di NOME deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende. ·
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in relazione all’imputato COGNOME COGNOME limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca nei confronti, e senza rinvio, in relazione all’imputato COGNOME COGNOME limitatamente alla della multa di euro 120.000, pena che elimina. Dichiara inammissibili nel resto il ricor COGNOME e i ricorsi di COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME COGNOME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Annulla la sentenza impugnata in relazione all’imputato NOMECOGNOME limitatamente a omessa statuizione sulla confisca nei suoi confronti, con rinvio, per un nuovo giudizio sul pu ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Annulla senza rinvio la medesima sentenza in relazione all’imputato RAGIONE_SOCIALE limitatamente alla pena della multa di euro 120.000,4ena che elimina. Dichiara inammissibil nel resto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME StefanCOGNOME
, COGNOME Andrea e COGNOME
NOME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 07/04/2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente