Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8759 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8759 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/05/2025, la Corte d’appello di Bologna – decidendo a seguito dell’annullamento senza rinvio della precedente sentenza del 21/03/2024 della stessa Corte d’appello di Bologna che era stato disposto con la sentenza della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 42832 del 20/11/2024 – confermava la sentenza del 13/04/2021 del Tribunale di Ferrara con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed € 500,00 di multa per il reato di truffa aggravata (dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale) ai danni di NOME COGNOME, consistita nell’avere consegnato, in pagamento del prezzo di un’autovettura, un assegno circolare che era risultato falsificato.
Avverso la suddetta sentenza del 22/05/2025 della Corte d’appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Il primo motivo Ł proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), c ) ed e ), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 599bis dello stesso codice, con riguardo: a) alla «mancata statuizione in relazione alla richiesta di concordato in appello da parte della Corte d’Appello»; b) «anche in relazione all’art. 598 bis c.p.p., sulla tardività di deposito del relativo dissenso del P.G.».
Il COGNOME espone che: a) il 07/05/2025 aveva depositato una richiesta di concordato in appello; b) sempre il 07/05/2025, aveva trasmesso tale richiesta anche alla Procura generale presso la Corte d’appello di Bologna; c) questo ufficio, solo alle ore 10:54 dello stesso giorno dell’udienza davanti alla Corte d’appello di Bologna (fissata il 22/05/2025, ore 09:00), comunicava la propria mancata adesione alla suddetta richiesta di concordato.
Ciò esposto, il COGNOME lamenta, sotto un primo profilo, che, poichØ tale comunicazione era
stata effettuata «oltre il termine di cinque giorni contestualmente e/o successivamente all’udienza», ciò non aveva consentito alla sua difesa di «presentare le proprie memorie di replica per esercitare il diritto di difesa, non avendo questa la possibilità di esaminare le conclusioni avverse e l’opportunità di controdedurre», con la conseguente «nullità per tardivo deposito del dissenso del concordato in appello da parte del P.G.».
Sotto un secondo profilo, il COGNOME, sulla premessa che «il parere del P.G. nel concordato in appello non Ł vincolante per il Giudice, che può motivatamente accogliere o respingere l’accordo proposto», lamenta che la Corte d’appello di Bologna avrebbe «omesso qualsivoglia determinazione sulla richiesta di concordato, sia positiva sia negativa», con ciò «ledendo ex lege il diritto di difesa che viene penalizzato da un lato dalla possibilità di non poter discutere e dall’altro dalla diretta emissione di una sentenza di condanna», con la conseguente nullità della sentenza impugnata in quanto la Corte d’appello di Bologna «non ha permesso alcun confronto alla difesa e non ha disposto la prosecuzione del giudizio per poter discutere il caso nel merito».
2.2. Il secondo motivo Ł proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 195 dello stesso codice.
Tale norma sarebbe stata violata atteso che, « ictu oculi , la valutazione e la motivazione della Corte d’appello di Bologna su tutte le prove testimoniali rese nel procedimento, sono manifestamente contraddittorie, illogiche e carenti di validità probatoria, tant’Ł vero che la Corte d’Appello fonda il proprio convincimento su un mero indizio (ovvero un numero telefonico, la cui appartenenza non Ł dimostrata e la sua presunta disattivazione), privo di riscontro e valore probatorio».
2.3. Il terzo motivo Ł proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), c ), ed e ), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 530, comma 2, dello stesso codice.
Tale norma sarebbe stata violata, atteso che, « ictu oculi , la Corte d’Appello di Bologna nessuna valutazione ha formulato sulla mancanza, insufficienza o contraddittoria prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso o che il fatto costituisce reato, nonostante vi sia stata la richiesta espressa nei motivi di appello, laddove si richiedeva ‘In via subordinata, assolvere, quantomeno con la formula dubitativa, il COGNOME NOME dai reati di cui alla rubrica accusatoria’», con la conseguenza che la mancanza della motivazione in ordine a tale richiesta comporterebbe il vizio della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge e per mancanza della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Quanto al primo profilo di esso, si deve osservare che ciò che rileva, a norma dell’art. 599bis , comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen. (periodo aggiunto dall’art. 34, comma 1, lett. f , n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), Ł che la concorde volontà delle parti in ordine all’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, e la rinuncia agli eventuali altri motivi, vengano formalmente manifestate nel termine perentorio di quindici giorni prima dell’udienza.
Da ciò discende che l’imputato non si può dolere che il procuratore generale presso la corte d’appello abbia espresso il proprio dissenso dopo la scadenza del suddetto termine, atteso che ciò che rileva Ł, come si Ł detto, solo il fatto che, entro tale termine, le parti non hanno presentato la concorde dichiarazione e la rinuncia.
Inoltre, come Ł stato chiarito dalla Corte di cassazione, il dissenso del procuratore generale rispetto alla proposta dell’imputato di definire il processo attraverso il cosiddetto
‘concordato in appello’ non Ł censurabile, neppure con il ricorso per cassazione, atteso che, diversamente che nell’applicazione della pena su richiesta delle parti (in forza della previsione di cui all’art. 448, comma 1, cod. proc. pen.), nel ‘concordato in appello’ la mancanza del consenso del pubblico ministero non trova alcuna possibilità di revisione processuale, sicchØ lo stesso concordato si deve ritenere sottoposto all’imprescindibile condizione del consenso della parte pubblica (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280806-01).
Tale orientamento ha trovato conferma nella successiva Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, Bira, Rv. 289005-01, nell’ambito della motivazione che ha condotto le Sezioni unite della Corte di cassazione a escludere che sia ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale la corte d’appello abbia rigettato la richiesta delle parti di concordato.
NØ si può ravvisare la lamentata violazione del diritto di difesa, atteso che la legge non prevede un diritto dell’imputato di «controdedurre» rispetto al dissenso espresso dal pubblico ministero.
Da quanto si Ł esposto consegue l’infondatezza anche del secondo profilo del motivo.
Infatti, poichØ mancava il consenso del pubblico ministero, non si poteva ritenere sussistente alcun concordato sul quale la Corte d’appello di Bologna si dovesse esprimere, con la conseguenza che del tutto legittimamente la stessa Corte d’appello si Ł limitata a dare atto di tale mancanza («Nelle more della udienza di rinvio la difesa appellante spiegava istanza di concordato in appello, alla quale la Procura generale in sede non aderiva») e ha, quindi, altrettanto legittimamente condotto la definizione del giudizio di secondo grado secondo la sua dimensione ordinaria.
Il secondo e il terzo motivo – i quali, attenendo entrambi all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di truffa a lui attribuito, possono essere esaminati congiuntamente – non sono consentiti perchØ sono generici e aspecifici.
Le conformi sentenze dei giudici del merito hanno ritenuto la responsabilità del COGNOME per tale reato sulla base dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) il nome dell’imputato era stato apposto sul preliminare di vendita dell’automobile e la fotografia del documento che era stato allegato allo stesso contratto era quella del COGNOME; b) tale fotografia corrispondeva alla persona che era presente al momento delle trattative per l’acquisto dell’automobile e il NOME era stato riconosciuto anche dal maresciallo NOME COGNOME, al quale l’imputato era noto per ragioni del suo ufficio; c) a seguito delle indagini svolte, l’assegno circolare che fu consegnato dal COGNOME in pagamento del prezzo dell’automobile era risultato falso; d) la consegna di un assegno (circolare) siffatto – il quale, per essere emesso e firmato da una banca, si connota per essere la sua copertura garantita – tuttavia, falso, si doveva ritenere integrare un consapevole artificio e raggiro che aveva indotto in errore la persona offesa circa, appunto, la copertura dell’assegno e aveva consentito all’imputato di procurarsi l’ingiusto profitto corrispondente all’importo dello stesso, con corrispondente pari danno per la persona offesa.
Si tratta di una motivazione, oltre che corretta in diritto, del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicchØ essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dal ricorrente con i motivi in esame, le quali si caratterizzano sia per la loro fondamentale genericità sia per lo loro aspecificità, non contenendo un effettivo congruo confronto con la stessa motivazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle
spese del procedimento, nonchØ, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME