Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51733 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 51733 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Barletta il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 26/09/2023 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Manza pronunciata il 24/05/2022, appellata da NOME COGNOME, rideterminava la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in relazione ai reati di furto aggravato, ricettazione e detenzione abusiva di armi di cui ai capo a), b), c) e d) della rubrica
Ha proposto ricorso per Cassazione il COGNOME, tramite il difensore di fiducia, censurando con un unico motivo la violazione di legge (artt. 178 e 179 cod. proc. pen.), in quanto, la corte territoriale, pur essendo a conoscenza che egli era sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, non aveva disposto la sua traduzione in udienza.
Il ricorso è inammissibile.
Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare – oltre che sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. – neanche sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Lo stesso ricorrente peraltro riconosce di aver eccepito per la prima volta in cassazione una nullità a regime intermedio; eccezione che il difensore di fiducia avrebbe dovuto rilevare nel giudizio di secondo grado e che è preclusa dalla rinuncia ai motivi e dall’accordo intervenuto, con richiesta di applicazione della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/11/2023
Il Consigliere estensore
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