Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Nardò il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale di Lecce del 6 giugno 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena, affermando di accogliere la proposta di concordato in appello con la quale il difensore, munito
di procura speciale, aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, tranne quelli sulla misura della pena che veniva indicata in anni tre di reclusione ed euro 206,00 di multa, «benevolmente, poi, da commutarsi, ove vi sia condivisione» con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; in relazione a tale proposta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello aveva dichiarato di concordare sulla pena e di esprimere «parere favorevole alla sostituzione della stessa, ove non ci fossero impedimenti evidenziati dalla relazione dell’UEPE».
La Corte di appello ha determinato la pena detentiva nella misura indicata nella proposta di concordato in appello, omettendo di sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, affermando che «per sua struttura, il concordamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. non può estendersi alla richiesta di pena sostitutiva» e che «è innegabile il permanere del potere del giudice della cognizione» di valutare, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., se il condannato possa beneficiare della pena sostitutiva della pena detentiva breve.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla disapplicazione degli artt. 599-bis, commi 3-bis e 3-ter, cod. proc. pen.
Sostiene che del tutto illegittimamente la Corte di appello avrebbe accolto la richiesta di concordato in appello limitatamente alla determinazione della pena principale e non anche in ordine alla sostituzione di questa con il lavoro di pubblica utilità.
Evidenzia che la Corte di appello ha accolto solo parzialmente la richiesta e, non disponendo la prosecuzione del giudizio e non invitando le parti alla discussione orale, ha reso impossibile al suo avvocato di svolgere alcuna attività difensiva ed in particolare di procedere alla discussione orale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, non avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione della sua decisione, fondata esclusivamente sulle risultanze del certificato del casellario giudiziale e non sulla base delle informazioni che essa avrebbe potuto richiedere all’UEPE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
1.1. Questa Corte di cassazione ha in passato già affermato che oggetto
dell’accordo di cui alla richiesta di applicazione della pena può essere anche la pena sostituita, giusto il disposto di cui all’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 25, comma 1,- lett. a), n. 1, d.lgs. n. 150/2022. Ne consegue che la sentenza che recepisce detto accordo non può disattenderne il contenuto, nel quale non sia fatta menzione della sostituzione della pena detentiva (sez. 5, n. 15079 del 18/3/2011, Zinno, Rv. 250172, che ha affermato, sia pur in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta, in fattispecie nella quale, in sede di patteggiamento, il giudice aveva convertito la pena detentiva in quella pecuniaria della multa e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena) e più recentemente ha affermato che trattasi di principio valido anche con riferimento al concordato in appello, stante la comune base negoziale dei due istituti (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484).
Questo Colleaio condivide i principi sopra espressi, ai ouali inten assicurare continuità, evidenziando che l’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che se i motivi, dei quali viene chiesto l’accoglimento, determinano una nuova determinazione della pena, le parti indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Il d.lgs. n. 150 del 2022, con il comma 1 dell’art. 1, introducendo nel codice penale l’art. 20-bis, ha trasformato le precedenti «sanzioni sostitutive» in «pene sostitutive», manifestando con questa disposizione la chiara intenzione del legislatore di valorizzare quelle che essa espressamente definisce come «pene».
Il mutamento non è meramente lessicale, ma di «sistema» in quanto le vecchie sanzioni sostitutive diventano vere e proprie pene, tanto da dover trovare collocazione nel codice penale all’interno del Titolo II del libro I.
Conseguentemente, qualora le parti si accordino anche per la sostituzione della pena detentiva breve, esse dovranno indicare sia la pena sostitutiva, sia la pena sostituita.
Il giudice di appello, tuttavia, non è vincolato ad adeguarsi a quanto concordato tra le parti, ben potendo ritenere, ai sensi dell’art. 58, primo comma, legge n. 689 del 1981, valutati i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., che non possa procedersi alla sostituzione della pena detentiva breve.
In quest’ultima, ipotesi, tuttavia, il giudice non potrà limitarsi a non sostituire la pena detentiva breve, ma dovrà procedere agli adempimenti di cui all’art. 599-bis, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.
1.2. Nel caso di specie, il difensore dell’imputato, munito di procura speciale sia per avanzare la richiesta di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., sia per
richiedere la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha dichiarato, ai sensi della disposizione appena citata, di voler rinunciare ai motivi di appello, salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio, chiedendo la riduzione della pena ad anni tre di reclusione ed euro 206,00 di multa «benevolmente, poi, da commutarsi, ove vi sia condivisione, con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo».
Il ricorrente sostiene che la richiesta di concordato in appello comprendesse anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve, mentre il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella sua requisitoria scritta, ha sostenuto il contrario.
1.3. Nel caso di specie, ritiene questo Collegio, deve escludersi che l’imputato ed il Pubblico ministero si siano accordati in ordine all’applicazione della pena sostitutiva.
Nell’istanza avanzata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. il difensore, munito di procura speciale, ha indicato la misura della pena detentiva e di quella pecuniaria e ha poi chiesto che essa fosse «benevolmente» commutata, ove vi fosse stata «condivisione» lasciando con detto avverbio intendere che la sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità non fosse una condizione alla quale era subordinata l’istanza, ma una mera richiesta al giudice di voler graziosamente disporre la commutazione.
Del resto, tale è il significato attribuito a detta istanza dal Pubblico ministero, il quale non ha espresso il proprio consenso all’applicazione della pena sostitutiva – che sarebbe stato vincolante per la Corte di appello, la quale, laddove non avesse inteso sostituire la pena detentiva, avrebbe dovuto escludere la possibilità di accogliere la richiesta e quindi disporre per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 599-bis, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. -, ma si è limitato ad esprimere parere favorevole alla sostituzione, a condizione che non ci fossero impedimenti evidenziati nella relazione dell’UEPE, rimettendo in sostanza alla valutazione della Corte di appello ogni valutazione in ordine alla sostituzione invocata dall’imputato.
Non essendovi stata sul punto una manifestazione di consenso da parte del Pubblico ministero, non può sostenersi che la applicazione della pena sostitutiva fosse inclusa nell’accordo.
Peraltro, poiché la Corte di appello, pur non accogliendo l’istanza di applicazione della pena sostitutiva, ha recepito l’accordo concluso tra imputato e Pubblico ministero, del tutto legittimamente la Corte di appello non ha applicato l’art. 599-bis, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen., ma ha deciso pronunciando sentenza nella cui motivazione ha poi illustrato le ragioni ostative alla invocata sostituzione.
Non può quindi ritenersi che vi sia stata violazione delle disposizioni appena
citate.
In particolare, non può ritenersi che la sentenza sia viziata per non avere la Corte di appello rigettato la richiesta di concordato e disposto la prosecuzione del giudizio. La Corte di appello non ha inteso rigettare la richiesta di concordato e, volendo al contrario accoglierla, non doveva disporre la prosecuzione del giudizio e invitare le parti alla discussione sugli originari motivi di appello.
1.4. Peraltro, anche laddove si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente e la Corte di appello avesse deciso in difformità dell’accordo, sarebbe applicabile il comma 3-ter dell’art. 599-bis cod. proc. pen., che prevede che, in tale ipotesi, la richiesta e la rinuncia ai motivi restano privi di effetto.
In detta, ipotesi, quindi, l’imputato non potrà dolersi, in via diretta ed immediata, della difformità della decisione rispetto a quanto concordato con il pubblico ministero, atteso che la richiesta di concordato e la rinuncia ai motivi di gravame hanno perso la loro efficacia, ma semmai potrà dolersi del mancato accoglimento dei motivi di appello la cui rinuncia ha perso effetto ed eventualmente della mancanza, della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al loro non accoglimento.
Il ricorrente non ha censurato in modo specifico il rigetto di alcuno dei motivi di impugnazione formulati con l’atto di appello.
La doglianza sollevata con il motivo di ricorso risulta anche sotto tale profilo infondata.
Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato in ordine alla individuazione del contenuto della richiesta, ritenendo che essa non potesse comprendere la sostituzione della pena detentiva breve, cosicché è solo per effetto della diversità della difformità della decisione rispetto al contenuto della richiesta che quest’ultima e la rinuncia ai motivi di appello si considerano senza effetto, con conseguente facoltà dell’imputato di far valere, ai sensi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., gli eventuali vizi da cui risulti affetta la decisione di non accogliere i motivi di impugnazione formulati con l’appello. Il vizio sorge solo per effetto della difformità della decisione rispetto alla richiesta e quindi si colloca al momento della decisione e non prima ed esso vale solo a far ritenere non rinunciati gli originari motivi del gravame.
In ogni caso, nel caso di specie le parti hanno avuto la possibilità di rassegnare le loro conclusioni, cosicché non può sostenersi che vi sia stata lesione del diritto di difesa.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il giudice che, per i precedenti penali dell’imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l’applicazione non idonea alla rieducazione del
predetto non è necessariamente tenuto a ad acquisire dall’UEPE e dalla polizia giudiziaria le informazioni di cui all’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., poiché tale disposizione gli attribuisce solo una facoltà di provvedere in tal senso, come si ricava dal termine «può» più volte in essa utilizzato dal legislatore.
Né la motivazione risulta mancante o contraddittoria o manifestamente illogica, avendo la Corte di appello affermato che i precedenti penali dell’imputato non consentono di ritenere che la pena sostitutiva sia idonea alla rieducazione del COGNOME.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/04/2024.