Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9092 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9092 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d’appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26.10.2022 questa Corte annullava la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 21.07.2021, emessa nei confronti di COGNOME NOME, ritenuto colpevole del reato di cui al l’a rt.416 bis cod. pen., contestato al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
1.1 Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in sede di giudizio di rinvio, accogliendo la richiesta di pena concordata con riguardo alla originaria contestazione del reato di cui al capo 1), in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Crotone del 24.10.2019, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza su tutte le aggravanti contestate, ha rideterminato la pena in anni 6 mesi 8 di reclusione, dichiarato inammissibile l’appello in relazione ai motivi rinunciati, e confermato nel resto la sentenza impugnata.
Contro l’anzidetta sentenza l’imputato propone ricorso , affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di mancanza della motivazione, in relazione agli artt.28, 29, 32, 202, 205, 417, cod. pen., e agli artt. 125, comma 3, e 599 bis, cod. proc. pen., in punto di trattamento sanzionatorio.
Si deduce che la Corte di appello in sede di rinvio, ha omesso di motivare in merito alle pene accessorie ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata, applicate dal Tribunale , non oggetto dell’accordo in sede di concordato in appello.
Si richiama la giurisprudenza di questa Corte, sul dovere del giudice di appello di pronunciarsi comunque sulle pene accessorie e sulla misura di sicurezza applicate con apposita motivazione , secondo i criteri di cui all’art.133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si verte in ipotesi di cd. “patteggiamento allargato” (la pena applicata è superiore a due anni di reclusione) e dunque ricorre quella ” editio maior ” che -a parte la clausola di equiparazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a una pronuncia di condanna ex art. 445, comma 1 bis, ultima parte cod. proc. pen. -«comporta l’obbligo del pagamento delle spese processuali, l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518 – 01).
Occorre preliminarmente rilevare che secondo il costante orientamento di legittimità, la rinuncia dell’imputato ai motivi d’appello in funzione dell’accordo sulla pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L’accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, COGNOME; Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, cit., Rv. 277196 –
01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277381 – 01; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 29866 dell’08/07/2022, NOME, Rv. 283451 – 01).
In definitiva, per l’attuale orientamento di legittimità in esame, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Per converso, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito per una delle cause previste dall’a rt. 129 cod. proc. pen., all’omessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, cit., quanto alle censure inerenti alla qualificazione giuridica del fatto, e Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619 – 01, per cui, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi a oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia – in fattispecie in cui il motivo d’appello rinunciato, attenendo all’eccezione di costituzionalità dell’attenuante speciale di cui all’art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo).
Merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo grado nell’accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522 – 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 – 01).
3.1 Orbene, alla luce degli evidenziati principi governanti la materia, che ben si attagliano alla fattispecie in esame, il motivo di ricorso, è infondato.
In caso di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia a tutti i motivi, diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena, comprende anche il motivo concernente l’applicata misura di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio, presupponente infatti l’accertamento della pericolosità sociale e quindi un giudizio sfavorevole di prognosi criminale (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/21, Cella, Rv. 282413 – 01; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 40683 del 03/10/2024, Rv. 287256 -01).
Nella specie, la Corte territoriale, preso atto della richiesta di concordato formulata dalle parti, ritenuta la intervenuta rinuncia a tutti i motivi di appello diversi dal riconoscimento delle attenuanti generiche e conseguente rideterminazione della pena, ne ha dichiarato l’ inammissibilità e la preclusione della loro valutazione, confermando la sentenza di primo grado.
Nella fattispecie in esame, peraltro, non si versa in ipotesi di applicazione illegale di una misura di sicurezza, in quanto disposta in ragione della previsione di cui agli artt.200 ess. cod. pen., con la conseguente indeducibilità e non rilevabilità della questione in sede di legittimità (quanto alla rilevanza dell’illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti, ancorché in ipotesi di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., si veda, ex plurimis, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 -05, per cui, in caso di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l’illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti determina l’annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo).
Quanto alle pene accessorie, la Corte territoriale, nel riformare la pena originariamente inflitta, di 12 anni di reclusione, ha rideterminato la pena principale nella misura di 6 anni e 8 mesi di reclusione, e confermato le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l’esecuzione della pena.
4.1 L’art. 29 cod. pen. stabilisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
In caso di patteggiamento di una pena detentiva non inferiore ai due anni, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell’accordo tra le parti (Sez. 6, n. 8723 del 6/2/2013, Crudele, Rv. 254689, nonché Sez. 6, n. 9007 del
31/1/2007, Kerarlal, Rv. 235988; Sez. 4 n. 28905 del 11/06/2019, COGNOME, Rv. 276374; Sez. 5, Sentenza n. 49477 del 13/11/2019, Rv. 277552 -01).
Al riguardo, questa Corte ha già chiarito, con riferimento alla precedente disciplina, poi abrogata, e nuovamente reintrodotta all’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla L. 103/2017, che l’accordo tra le parti previsto dall’art. 599 cod. proc. pen. (cd. patteggiamento della pena in appello) può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Ne consegue che, qualora in dipendenza delle modificazioni apportate alla pena principale, quest’ultima non comporti più la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma solo quella temporanea, il giudice ha la potestà di operare modifiche anche alla pena accessoria (Sez. 3, n. 39261 del 09/07/2004, Faro, Rv. 229931; sebbene, contra, Sez. 3, n. 3431 del 15/11/1999, dep. 2000, Sposito, Rv. 216442: ” In tema di c.d. patteggiamento in appello ex articolo 599, quarto comma, cod. proc. pen., con il perfezionamento dell’accordo sui motivi di appello e sulle conseguenze in termini di pena, non si aggiunge automaticamente l’esclusione della pena accessoria dell’interdizione dei pubblici uffici, che, come conseguenza della condanna, resta confermata “); il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell’interdizione temporanea, ove la pena irrogata per i reati in continuazione sia complessivamente pari ad anni cinque di reclusione, pur quando la sostituzione non sia stata prevista nell’accordo tra le parti (Sez. 2, n. 35445 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 238307; Sez. 5, Sentenza n. 11940 del 13/02/2020, Rv. 278806 – 01).
Va ricordato, peraltro, che questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 445 cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, laddove impone l’applicazione delle pene accessorie quando la pena irrogata è superiore ai due anni, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore tener conto dell’entità della pena applicata, indice di maggior gravità del fatto, soprattutto in considerazione dell’ampliamento del limite entro cui è consentito patteggiare e, con riferimento all’art. 24 Cost., l’imputato, formulando la richiesta di patteggiamento o aderendo alla stessa, è in condizione di prevedere l’applicazione della pena accessoria (Sez. 7, n. 21146 del 28/4/2016, Natale, Rv. 267073 conf. Sez. 4, n. 104 del 11/10/2005, dep. 2006, Jaurigue, Rv. 232622). Si è anche precisato che, nel procedimento di applicazione di pena su richiesta, le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo
dette misure fuori dalla loro disponibilità; ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l’accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti (Sez. 5, n. 1154 del 22/03/2013 dep. 2014, Defina Rv. 258819; conf. Sez. 2, n. 1934 del 18/12/2015, dep., 2016 Rv. 265823). E quanto alla durata della pena accessoria irrogata, va tenuto conto che la previsione di cui all’art. 37 cod. pen. svolge una funzione residuale rispetto all’art. 29 cod. pen. e sia destinata ad operare nei soli casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non sia normativamente predeterminata (cfr., Sez. 2, n. 53001 del 010/2016, COGNOME o altro, Rv. 268541; Sez. 1, n. 36299 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 264677; Sez. 4, Sentenza n. 28905 del 11/06/2019, Rv. 276374 -01).
Alla rideterminazione della pena principale in misura non inferiore al limite di cinque anni (anni 6 mesi 8 di reclusione) segue l’applicazione della pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, che va applicata per legge come correttamente applicata per legge dal giudice.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28/11/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME