Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50710 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50710 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Carapelle il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Foggia DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 15/09/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; udito, nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO,
che ha concluso depositando comparsa conclusionale e nota spese; uditi nell’interesse degli imputati:
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lAVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;
lAVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lAVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 20 luglio 2021 il Giudice del Tribunale di Ravenna, all’esito di giudizio abbreviato, per quanto di interesse ai presenti fini, emetteva nei confronti degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME le seguenti statuizioni processuali.
L’imputato NOME COGNOME veniva giudicato colpevole dei reati di cui ai capi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, A, B e C, unificati sot:to il vincolo dell continuazione, per i quali – riconosciute la recidiva e l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. e applicata la riduzione per il rito – veniva condannato alla pena di sei anni, otto mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa.
L’imputato NOME COGNOME veniva giudicato colpevole dei reati di cui ai capi 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, A, B, C e D, unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali – riconosciute la recidiva e la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. e applicata la riduzione per il rito veniva condannato alla pena di sette anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa.
L’imputato NOME COGNOME veniva giudicato colpevole dei reati di cui ai capi 14, A, B e C, unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali riconosciute la recidiva e l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. e applicata la riduzione per il rito – veniva condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa.
L’imputato NOME COGNOME veniva giudicato colpevole dei reati di cui ai capi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e C, unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali riconosciute la recidiva e l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. e applicata la riduzione per il rito – veniva condannato alla pena di sei anni, otto mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa.
L’imputato NOME COGNOME veniva giudicato colpevole dei reati di cui ai capi 11, 12 e 13, unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali riconosciute la recidiva e l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. e applicata la riduzione per il rito – veniva condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa.
Gli imputati, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
Con sentenza emessa il 15 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi sulle impugnazioni degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, emetteva nei loro confronti le seguenti statuizioni processuali.
L’imputato NOME COGNOME, intervenuto l’accordo delle parti ex art. 599bis cod. proc. pen., veniva condannato alla pena di cinque anni, otto mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa.
L’imputato NOME COGNOME, intervenuto l’accordo delle parti ex art. 599bis cod. proc. pen., veniva condannato alla pena di sei anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa.
L’imputato NOME COGNOME, intervenuto l’accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa.
Nei confronti degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, invece, la sentenza di primo grado veniva confermata.
La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata con la conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
I fatti di reato contestati agli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME riguardano una pluralità di furti aggravati, commessi, tra il gennaio e il settembre del 2020, in danno di postazioni bancomat ubicate in Emilia Romagna, eseguiti facendo esplodere lo sportello di prelievo automatico e asportando, dopo l’esplosione, le banconote dal vano deposito.
Le attività d’indagine traevano origine dalle attività d’intercettazione eseguite all’interno dell’autovettura di proprietà di NOME COGNOME, che era una dei soggetti coinvolti nella sequenza di azioni criminose in esame, grazie alle quali venivano individuati i ricorrenti e i complici.
Queste indagini venivano corroborate dai servizi di osservazione e controllo eseguiti dalle Forze dell’ordine che verificavano gli esiti delle operazioni di intercettazioni eseguite sull’autovettura di NOME, consentendo di ricostruire il modus operandi del gruppo di soggetti coinvolti dagli accertamenti investigativi.
Grazie a tali attività d’intercettazione, il 12 settembre 2020, veniva eseguito l’arresto in flagranza di reato di sei soggetti, tra cui gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che facevano parte del gruppo di individui, di prevalente origine foggiana, coinvolti nelle attività furtive commesse in danno di postazioni bancomat.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, gli imputati venivano condannati alle pene di cui in premessa.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto.
4.1. L’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva, integrata dai motivi aggiunti depositati dallo stesso difensore.
Con questo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che, pur a fronte dell’accordo delle parti intervenuto ex art. 599-bis cod. proc. pen., non consentivano il proscioglimento di COGNOME ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sulle quali la decisione censurata si era espressa in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.
Con i motivi aggiunti depositati dell’AVV_NOTAIO si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che si era proceduto nei confronti di COGNOME, per i reati di cui ai capi 6, 8, 10, 13 e C, sebbene, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. proc. pen. da parte del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, era possibile procedere per tali reati solo in presenza di un atto querelatorio, insussistente nel caso di specie.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata nell’interesse di NOME COGNOME.
4.2. L’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva, integrata dai motivi aggiunti depositati dallo stesso difensore.
Con tale doglianza si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che, pur a fronte dell’accordo delle parti processuali intervenuto ex art. 599-bis cod. proc. pen., non consentivano la concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute a COGNOME, nella loro massima estensione, cori la conseguente mitigazione della pena, censurata per la sua eccessività dosimetrica.
Con i motivi aggiunti depositati dell’AVV_NOTAIO si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che si era proceduto nei confronti di COGNOME, per i reati di cui ai capi 6, 8, 10, 13 e C, sebbene, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. proc. pen. da parte del d.lgs. n. 150 del 2022, era possibile procedere per tali reati solo in presenza di un atto querelatorio, insussistente nel caso di specie.
Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata nell’interesse di NOME COGNOME.
4.3. L’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito disposto un aumento di pena a titolo di continuazione eccedente i limiti edittali previsti per i reati in esame, determinando l’irrogazione di trattamento sanzionatorio illegale. Era stato, infatti, applicato, a titolo di continuazione, l’aumento di un anno e sei mesi di reclusione, eccedente i limiti edittali di tale aumento, compresi tra otto mesi e un anno di reclusione.
Con il secondo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo c:onto delle ragioni che, pur a fronte dell’accordo intervenuto ex art. 599-bis cod. proc. pen., non consentivano il proscioglimento di COGNOME, ai sensi dell’ar. 129 cod. proc. pen., su cui la decisione censurata si era espressa in termini essertivi.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata nell’interesse di NOME COGNOME.
4.4. L’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive.
Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 110, 114, 378, 63, primo comma, n. 4, 62-bis, 133 cod. pen., 533 e 192′ per non avere la decisione in esame dato adeguato conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reati contestati a COGNOME ai capi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo concorsuale attribuito al ricorrente negli episodi in esame e le fonti di prova raccolte, che imponevano di attribuire al ricorrente un ruolo di mera connivenza, che, laddove ritenuto rilevante, avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen.
Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di NOME, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati i fatti di reato e della modesta caratura criminale del ricorrente.
Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata nell’interesse di NOME COGNOME.
4.5. L’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando quattro censure difensive.
Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge cel provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, 179′ 420-ter, 601 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito consentito a COGNOME la partecipazione al giudizio di secondo grado, svoltosi il 15 settembre 2022, nonostante il ricorrente, in quel momento detenuto, ne avesse fatto richiesta tramite il suo difensore, impedendogli, in tal modo, di esercitare il suo diritto di difesa.
Con il secondo motivo si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato adeguato conto del compendio probatorio necessario alla configurazione dei reati contestati a COGNOME ai capi 11, 12 e 13, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo concorsuale attribuito al ricorrente negli episodi in esame e le fonti di prova raccolte.
Con il terzo motivo si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all’art. 62-bis cod. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di COGNOME, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti crirninosi oggetto di contestazione e della modesta caratura criminale del ricorrente.
Con il quarto motivo si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano l’applicazione della recidiva reiterata nei confronti di COGNOME, senza considerare che la natura facoltativa di tale circostanza imponeva un percorso motivazionale idoneo a giustificare l’aggravamento.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata nell’interesse di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, deve evidenziarsi che i ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere esaminati separatamente.
Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto dall’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, articolato in un’unica censura difensiva, integrata dai motivi aggiunti depositati dallo stesso difensore.
Con questo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni
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che, pur a fronte dell’accordo delle parti intervenuto ex art. 599-bis cod. proc. pen., non consentivano il proscioglimento di COGNOME ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sulle quali la decisione censurata si era espressa in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.
Osserva il Collegio che le parti hanno raggiunto un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia dell’imputato ai motivi relativi al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, A, 13 C, che rende priva di rilievo la censura sulla mancata verifica sull’assenza delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che la doglianza incentrata sul mancato proscioglimento di COGNOME, ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarata inammissibile, essendo stata proposta avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nel sistema processuale l’istituto del concordato sui motivi di appello.
Allo scopo di ribadire l’inammissibilità del motivo in esame, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME NOME, Rv. 276102 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853 – 01).
2.1. L’inammissibilità della doglianza prospettata con l’originario ricorso rende inammissibili i motivi aggiunti proposti dall’AVV_NOTAIO, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che si era proceduto nei confronti di COGNOME, per i reati di cui ai capi 6, 8, 10, 13 e C, sebbene, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. proc. pen. da parte del d.lgs. n. 150 del 2022, era possibile procedere per tali reati solo in presenza di un atto querelatorio, insussistente nel caso di specie.
Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di legittimità consolidatasi a seguito della riformulazione dell’art. 624, comma 3, cod. proc. pen. da parte del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui: «Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di “abolitio criminis”, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale» (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, COGNOME, Rv. 284176 – 01).
Si muove, del resto, nella stessa direzione il seguente principio di diritto: «Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di “abolitio criminis” capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale» (Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Adrian, Rv. 284542 – 01).
Questo orientamento trae origine dall’intervento delle Sezioni Unite, che, pronunciandosi sulle condizioni di procedibilità dei reati perseguibili a querela di parte per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, affermavano il seguente principio di diritto: «In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto per l’eventuale esercizio del diritto di querela» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 – 01).
2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Parimenti inammissibile deve ritenersi il ricorso proposto dall’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, articolato in un’unica doglianza, integrata dai motivi aggiunti depositati dallo stesso difensore.
Con tale doglianza si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che, pur a fronte dell’accordo delle parti, intervenuto ex art. 599-bis cod. proc. pen., non consentivano la concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, nella loro massima estensione edittale, con la conseguente irrogazione di una pena connotata da eccessività dosimetrica.
Osserva il Collegio che, nel giudizio di secondo grado, le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., incentrato sull’applicazione di una pena concordata, previa rinuncia da parte del ricorrente ai motivi di appello sul giudizio di responsabilità relativo ai reati di cui ai capi 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, A, B, C e D.
Pertanto, la censura sulla quantificazione della pena, che costituisce il nucleo essenziale e immodificabile dell’accordo concordatario, deve essere dichiarata inammissibile, essendo stata proposta avverso una sentenza di appello
pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017.
Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui la «rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio» (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 – 01).
E’, del resto, pacifico che la «rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l’appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti» (Se. 1, n. 19014 del 11/04/2012, COGNOME, Rv. 252861 – 01).
3.1. L’inammissibilità dell’unica doglianza prospettata con il ricorso introduttivo del presente procedimento rende inammissibili i motivi aggiunti proposti dall’AVV_NOTAIO, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che si era proceduto nei confronti di COGNOME, per i reati di cui ai capi 6, 8, 10, 13 e C, sebbene, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. proc. pen. da parte del d.lgs. n. 150 del 2022, era possibile procedere per tali reati solo in presenza di un atto querelatorio, insussistente nel caso di specie.
Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva la cui inammissibilità discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 2.1 nell’esaminare i motivi aggiunti proposti da NOME COGNOME, al quale occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere manifestamente infondata la doglianza in esame.
3.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il ricorso proposto dall’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, articolato in due censure difensive.
4.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito disposto un aumento di pena a titolo di continuazione eccedente i limiti edittali previsti per i reati per i quali era stato riconosciuto il vincolo censurato, che aveva determinato l’irrogazione di un trattamento sanzionatorio illegale.
Si deduceva, in proposito, che, nel quantificare la pena applicata a COGNOME ex art. 599-bis cod. proc. pen., era stato disposto, a titolo di continuazione, un aumento della pena di un anno e sei mesi di reclusione; mentre, la pena poteva essere aumentata nella misura compresa tra otto mesi e un anno di reclusione, tenuto conto dei limiti edittali di cui all’art. 4, comma 2, legge 2 ottobre 1967, n. 897.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, le parti hanno raggiunto un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., incentrato sull’applicazione di una pena concordata, previa rinuncia di COGNOME ai motivi di appello relativi al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi 14, A, B e C.
Ne discende che la doglianza sull’incongruità dosimetrica della pena stabilita dalle parti, che costituisce il nucleo essenziale e immodificabile dell’accordo concordatario, pur prospettata in termini di illegalità, deve essere dichiarata inammissibile, essendo stata proposta avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017.
Nel concordato in appello, infatti, le parti sono libere di determinare l’entità della pena finale, senza che l’autorità giudiziaria possa sindacare il trattamento sanzionatorio stabilito all’esitò del procedimento di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., se non con riguardo alla congruità della pena finale.
Quello che, pertanto, rileva è la pena finale che le parti sottopongono al giudice affinché ne valuti la congruità, a nulla rilevando se nella sua determinazione siano stati compiuti errori di calcolo. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, qualora il giudice recepisca la pena concordata, la sua entità non potrà più essere contestata, se non nell’ipotesi di pena illegale, non riscontrabile nel caso di specie.
In definitiva, nelle ipotesi di «concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi» (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.
4.2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto delle ragioni che, pur a fronte dell’accordo delle parti, intervenuto ex art. 599-bis cod. proc. pen., non consentivano il proscioglimento di COGNOME ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sulle quali la decisione censurata si era espressa in termini assertivi.
Si tratta, a ben vedere, di una doglianza prospettata in termini assimilabili a quella proposta nel ricorso dell’imputato NOME COGNOME, esaminato nel paragrafo 2, al quale occorre rinviare per la ricognizione delle ragioni impongono di ritenere manifestamente infondato il motivo in esame.
Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il secondo motivo di ricorso.
4.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
GLYPH 5. Deve ritenersi inammissibile anche il ricorso proposto dall’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, articolato promiscuamente in due censure difensive.
5.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reati contestati a COGNOME ai capi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo concorsuale attribuito al ricorrente negli episodi in esame e le fonti di prova raccolte, che imponevano di attribuire al ricorrente un ruolo di mera connivenza, che, laddove reputato rilevante, avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen.
Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di cui ai capi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, trae origine dalle intercettazioni eseguite all’interno dell’autovettura di NOME COGNOME, che era uno dei soggetti coinvolti nella sequenza di furti posti in essere in danno di postazioni bancomat ubicate in Emilia Romagna
Di queste intercettazioni, che si sviluppavano lungo un arco temporale significativo, la Corte di merito forniva un’interpretazione ineccepibile, che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento del ricorrente nelle azioni criminose contestate ai capi 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Tali c:aptazioni, infatti, venivano inserite in un compendio probatorio che permetteva di ritenere provato che NOME – forte dei suoi rapporti personali con i correi – era coinvolto nei furti aggravati commessi tra il 3 e il 22 luglio 2020.
Né è possibile reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti di NOME nella direzione invocata dai suoi difensori, in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, relativamente ai reati di cui ai capi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, s propone un’operazione fattuale, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio
adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
5.1.1. In questa cornice, quanto agli episodi delittuosi contestati a COGNOME ar capi 8, 9 e 10, verificatisi a Ravenna e a San Pietro in Vincoli il 3 e il 4 luglio 2020, deve rilevarsi che la dimostrazione del suo coinvolgimento negli episodi in esame si traeva dal fatto che l’esame dei tabulati telefonici consentivano di accertare che le utenze del ricorrente e di COGNOME, tra le ore 21.15 e le ore 21.30 del primo dei due giorni, agganciavano la stessa cella telefonica, che corrisponde al luogo dove abitava NOME COGNOME.
A partire dalle 21.30, le utenze di COGNOME e COGNOME non producevano traffico telefonico, rendendo evidente che gli imputati avevano lasciato i loro apparecchi, accingendosi a compiere le azioni criminose in esame. Le utenze dei due ricorrenti, infine, venivano riattivate dopo la commissione del furto in danno della postazione bancomat dell’agenzia di San Pietro in Vincoli del RAGIONE_SOCIALE Ravennate, Forlivese e Imolese, dalla quale venivano asportati 17.940,00 euro.
Questi elementi, inoltre, assumevano un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che COGNOME ammetteva senza riserve i suoi addebiti, confessando di avere commesso i reati di cui ai capi 8, 9 e 10.
Considerazioni analoghe valgono per gli episodi delittuosi di cui ai capi 11, 12 e 13, commessi a Rimini e Coriano il 21 e il 22 luglio 2020, nei quali si accertavano, attraverso i tabulati telefonici, le stesse modalità operative, risultando dimostrata la compresenza di COGNOME e COGNOME nel primo dei due centri.
Anche in questo caso, tali elementi circostanziali assumevano un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che COGNOME ammetteva senza riserve i suoi addebiti, confessando di avere preso parte al furto commesso in danno della postazione bancomat dell’agenzia di Coriano della Banca Ivialatestiano, dalla quale venivano asportati 8.200,00 euro.
Occorre, pertanto, ribadire la correttezza delle conclusioni alle quali giungeva la Corte di merito in ordine al coinvolgimento di NOME COGNOME nei reati di cui ai capi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, che traggono origine dalla presenza del ricorrente a tutti le fasi topiche degli accadimenti criminosi e appaiono rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui in tema di «concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della
condotta criminosa non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione ne112 fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Se2. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226101 – 01).
Ne discende che le evidenze processuali, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa di COGNOME, smentiscono che il suo contributo potesse essere ritenuto occasionale o limitato allo svolgimento di attività di supporto successive alla commissione dei reati, imponendo la riqualificazione dell’ipotesi delittuosa di cui ai capi di cui ai capi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ex art. 378 cod. pen., che deve essere esclusa tenuto conto delle modalità operative con cui gli eventi criminosi venivano commessi.
5.1.2. Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.
5.2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di NOME, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi oggetto di contestazione e della modesta caratura criminale del ricorrente.
Osserva il Collegio che la mancata concessione delle attenuanti generiche a NOME risulta avvalorata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Bologna, che si soffermava correttamente sull’elevato disvalore dei reati contestati al ricorrente ai capi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sui quali ci si è già soffermati nei paragrafi 5.1 e 5.1.1, cui si rinvia.
Ne discende che, tenuto conto del ruolo svolto dal ricorrente nella sequenza di episodi criminosi e dell’elevato disvalore dei fatti di reato ascrittigli, la Cort territoriale compiva una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., alla luce della quale occorre ribadire la congruità della pena irrogata all’imputato rispetto alla gravità dei delitti contestati.
Tali, univoci, elementi di giudizio non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, com’è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento all’imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso – e che impediva la
concessione delle attenuanti generiche a NOME COGNOME – è sintetizzata dal principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, COGNOME, Rv. 222351 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
5.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Deve, infine, ritenersi fondato il ricorso proposto dall’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, articolato in tre censure difensive.
L’accoglimento del ricorso discende dalla fondatezza del primo motivo, nel quale devono ritenersi assorbite le residue censure difensive.
6.1. Con il primo motivo, in particolare, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, 179, 420-ter, 601 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito consentito all’imputato la partecipazione al giudizio di secondo grado, svoltosi il 15 settembre 2022, nonostante il ricorrente, in quel momento detenuto, ne avesse Fatto richiesta con un messaggio di posta elettronica certificata trasmesso dal suo difensore il 6 settembre 2022, impedendogli di esercitare il suo diritto di difesa.
Osserva il Collegio che la fondatezza della circostanza posta a fondamento della doglianza è documentata dalla difesa del ricorrenl:e, che allegava diligentemente al ricorso copia dell’istanza trasmessa dalla posta elettronica certificata dell’AVV_NOTAIO alla Corte di appello di Bologna, alle ore 8.54 del 6 settembre 2022, con cui si chiedeva la traduzione di NOME COGNOME – che, in quel momento, si trovava ristretto presso la Casa circondariale di Taranto – per l’udienza di appello del 15 settembre 2022.
Né sussistono dubbi sul fatto che la richiesta di partecipare al giudizio di appello dell’imputato detenuto potesse essere inoltrata tramite il suo difensore di fiducia, come affermato dalla Suprema Corte, in una fattispecie che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «L’imputato detenuto o soggetto a
misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio camerale d’appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, a condizione che abbia tempestivamente manifestato, in qualsiasi modo, la volontà di comparire all’udienza» (Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, COGNOME, Rv. 259936 01).
Non può, peraltro, non rilevarsi che questa opzione ermeneutica, che impone di ribadire la fondatezza della doglianza in esame, trae il suo fondamento dall’intervento risalente delle Sezioni Unite, che consente all’imputato di manifestare la sua volontà di partecipare al giudizio di appello “in qualsiasi modo”, secondo cui: «L’imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all’udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d’appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente» (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso.
6.2. Restano assorbite nel motivo di ricorso oggetto di accoglimento le residue doglianze, riguardanti l’incongruità del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il vaglio di tali doglianze, infatti, postula la corretta instaurazione del giudizio di appello, all’esito del quale veniva emessa la sentenza di condanna censurata dalla difesa del ricorrente, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere esclusa, imponendo l’annullamento della sentenza impugnata.
6.3. Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono conclusivamente le seguenti statuizioni processuali..
Deve, innanzitutto, disporsi l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti dell’imputato NOME COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Devono, inoltre, essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME
COGNOME, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Infine, gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE Spa, che si liquidano in complessivi 6.000,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata da NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE Spa, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 10 novembre 2023.