Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42394 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42394 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il AVV_NOTAIO Generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del 23 settembre 2022 che – in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il suo difensore, munito di procura speciale – rinunziante a tutti i m d’appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio – ed il Procurat Generale presso la Corte d’appello – in riforma della sentenza del tribunale di Chieti in sede rito abbreviato, ha rideterminato la pena inflittale per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 625 nn. 2,5 e 7 cod. pen. e dell’art. 76 comma 3 del D.Leg.vo n. 159 del 2011, ritenuta la continuazione interna ed esterna, in mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 460 d multa (a fronte di una pena, comminata in prime cure, di anni due e giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa per il furto pluriaggravato continuato – capo A – e di giorni vent arresto per la fattispecie contravvenzionale – capo B).
1.E’ stato dedotto un unico motivo, che ha lamentato la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla quantificazione de trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento:
all’aumento per la continuazione “esterna” tra delitto – punito con sanzione congiunta dell reclusione e della multa – e contravvenzione, sanzionata con l’arresto, dal momento che la Corte territoriale aveva aumentato – oltre alla pena della reclusione – anche la pena pecuniaria della multa per il delitto di furto pluriaggravato continuato quando, in primo grado, l’imput era stata condannata a gg. 20 di arresto per detta contravvenzione;
all’aumento della pena pecuniaria della multa ad euro 460, dal momento che, in primo grado, la pena pecuniaria irrogatale era stata di euro 200.
2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., inoltre, le parti non sono vincolat criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (sez. 6, n. 23614 del 180/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284).
Ciò che rileva, pertanto, è la pena finale che le parti, nel perfezionamento del concordato sottopongono al giudice affinchè ne valuti la congruità ed a maggior ragione deve valere detto principio allorchè la sentenza d’appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado
in ipotesi aumenti quella pecuniaria – operato il ragguaglio di quest’ultima ai sensi dell’art. cod. pen. – determini un’entità finale della pena che non risulti superiore a quel complessivamente irrogata dal giudice di primo grado (Cass, sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, COGNOME, Rv.284565; Cass. sez.6, n. 27723 del 05/03/2013, 256801, COGNOME; sez. 6, n. 2936 del 16/12/2009, COGNOME, Rv. 246137).
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che, qualora il giudice recepisca la pena indicata, l’entità della stessa non potrà più essere oggetto di contestazione, se non nel caso d pena illegale.
La pena è illegale – e non si versa certamente nel caso di specie, ove del resto il trattamento sanzionatorio è stato significativamente attenuato – soltanto nel caso in cui essa ecceda i limi edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., opp i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (Sez. U, n. 877 del 14/0 Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv.283818).
D’altro canto, se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pe detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave (cfr., in motivazione, Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME), come correttamente eseguito nel caso di specie.
3.Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., stanti le cause dell’inammissibilità, che non consentono escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, la ricorrente deve essere condannata oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/09/2023
Il consigliere estensore
Il Presidente