Concordato in appello: i limiti della motivazione del giudice
Il concordato in appello rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del contenzioso penale, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena. Tuttavia, tale scelta processuale comporta precise conseguenze giuridiche, specialmente per quanto riguarda l’ampiezza della motivazione della sentenza.
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito i confini del dovere di motivazione del giudice quando le parti raggiungono un accordo sulla pena in secondo grado. Il caso riguardava un imputato che contestava la mancanza di spiegazioni circa l’impossibilità di un proscioglimento immediato.
La natura del concordato in appello
Il concordato in appello, reintrodotto nel 2017, si basa su una richiesta congiunta di accusa e difesa. Le parti concordano una nuova pena, spesso rinunciando ai motivi di appello precedentemente presentati. Questo meccanismo trasforma la natura del giudizio di secondo grado.
L’effetto devolutivo dell’impugnazione viene limitato dalla volontà delle parti. Una volta che l’imputato rinuncia ai motivi di merito per ottenere uno sconto di pena, il giudice non ha più il potere-dovere di analizzare ogni singolo aspetto della responsabilità penale, salvo casi eccezionali di nullità assoluta.
Obblighi di motivazione e art. 129 c.p.p.
Il punto centrale della decisione riguarda l’art. 129 del codice di procedura penale, che impone l’obbligo del proscioglimento immediato in presenza di determinate cause. Nel concordato in appello, questo obbligo subisce una contrazione.
La giurisprudenza consolidata afferma che il giudice non deve motivare specificamente sul mancato proscioglimento. La sottoscrizione dell’accordo implica che le parti abbiano già valutato l’insussistenza di evidenti cause di innocenza o di estinzione del reato.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ribadito che il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non ha l’onere di giustificare l’assenza di cause di non punibilità. Tale principio deriva dalla struttura stessa del rito speciale.
L’imputato, scegliendo la via dell’accordo, accetta implicitamente la propria responsabilità in cambio di un beneficio sanzionatorio. Di conseguenza, la cognizione del magistrato resta circoscritta ai punti dell’accordo, senza necessità di esplorare scenari di assoluzione che la parte stessa ha deciso di non perseguire ulteriormente.
Le conclusioni
In conclusione, chi sceglie il concordato in appello deve essere consapevole che tale decisione limita drasticamente le possibilità di un successivo ricorso in Cassazione basato su vizi di motivazione. La sentenza che recepisce l’accordo è difficilmente attaccabile se non per vizi formali dell’accordo stesso.
La decisione conferma la linea rigorosa della Cassazione: la stabilità degli accordi processuali è prioritaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, a dimostrazione che l’uso improprio del ricorso di legittimità contro decisioni concordate viene sanzionato severamente.
Il giudice d’appello deve spiegare perché non ha assolto l’imputato nel concordato?
No, nel concordato in appello il giudice non è tenuto a motivare l’assenza di cause di proscioglimento, poiché l’accordo tra le parti limita il suo dovere di analisi ai soli punti concordati.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di appello per l’imputato?
Comporta che il giudice non esaminerà più le questioni di merito relative alla colpevolezza, concentrandosi esclusivamente sulla congruità della pena proposta dalle parti nell’accordo.
Si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
Sì, ma i motivi sono estremamente limitati. Lamentare la mancanza di motivazione su cause di non punibilità è considerato inammissibile se è stato sottoscritto un accordo sulla pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1293 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1293 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato ad AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 23/02/2022 dalla Corte di Appello di Napoli.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 23/02/2022 la Corte di Appello di Napoli, su conforme richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della decis Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa il 02/11/2021, appellata da NOME COGNOME, concedeva all’imputato il beneficio della sospensio condizionale della pena, confermando nel resto.
Propone ricorso per Cassazione il COGNOME tramite il difensore di fid censurando con un unico motivo l’omessa motivazione sulla possibile sussistenz di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il motivo è manifestamente infondato.
Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di “patteggiamento i appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giu 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta d concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di c nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione de devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato
motivi di appello, la cognizione del giudice .è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 – dep. 23/11/2018 – Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 – dep. 20/05/2019 – Rv. 276102).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente