Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7810 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 7810 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO avverso la sentenza del 24/06/2024 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., valutata la già riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 648 comma secondo, cod. pen in termini di prevalenza (anziché di sola equivalenza) sulla ritenuta recidiva reiterata specifica, rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME, in un anno mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto di ricettazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’imputato tramite il difensore fiduciario lamentando la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. per difetto del reato presupposto e, in ogni caso, per mancanza di riferibilità all’imputato dei beni di provenienza furtiva oggetto di imputazione.
Il motivo proposto è manifestamente infondato ed il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati (che, nella specie, riguardavano la sussistenza del contestato delitto di ricettazione e la qualificazione giuridica del fatto) e alla omessa motivazione circa il mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. che è proprio oggetto del presente ricorso in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, rv. 272853; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese2-J r ” C·4 14 i a . 0 C n 1 CL, processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/02/2025