Concordato in Appello: Quando e Perché il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per accelerare la definizione dei processi. Tuttavia, la sua natura consensuale pone dei limiti stringenti alla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce proprio su questi confini, chiarendo quali motivi di ricorso sono ammissibili e quali no.
I Fatti del Caso: Dalla Tentata Estorsione al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli che, accogliendo la richiesta delle parti, applicava a quattro imputati la pena concordata per il reato di tentata estorsione aggravata.
Due degli imputati, tramite i loro difensori, proponevano ricorso per Cassazione. Il motivo del contendere era unico e specifico: a loro avviso, la Corte d’Appello aveva omesso di valutare la possibile sussistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice il proscioglimento immediato qualora ne ricorrano i presupposti.
La Decisione della Cassazione sul Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato relativo alla natura e ai limiti dell’istituto del concordato in appello. I giudici hanno ribadito che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ricorribile in Cassazione solo per un novero molto ristretto di motivi.
I Limiti del Ricorso contro la Sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
L’ordinanza chiarisce che un ricorso è ammissibile solo se contesta:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
4. L’illegalità della sanzione applicata, intesa come una pena non prevista dalla legge o inflitta al di fuori dei limiti edittali.
Perché la Mancata Valutazione dell’Art. 129 c.p.p. non è un Motivo Valido
La doglianza relativa alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, secondo la Corte, rientra tra i motivi a cui la parte rinuncia implicitamente nel momento in cui accede al concordato. Non si tratta, infatti, di un vizio relativo alla formazione dell’accordo o all’illegalità della pena, ma di una questione di merito che l’accordo stesso mira a superare per ottenere una rapida definizione del giudizio.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione motiva la sua decisione sottolineando la natura pattizia del concordato in appello. L’accordo tra accusa e difesa sulla pena cristallizza il procedimento, escludendo la possibilità di rimettere in discussione aspetti che non attengono alla legalità formale e sostanziale dell’accordo stesso e della pena inflitta. Permettere un ricorso per motivi diversi da quelli tassativamente indicati svuoterebbe di significato l’istituto, trasformandolo in una mera tappa processuale anziché in uno strumento definitorio. La scelta di concordare la pena comporta una rinuncia implicita a far valere determinate eccezioni, focalizzando il successivo ed eventuale controllo di legittimità solo sui vizi più gravi che possono inficiare l’accordo o la legalità della pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso sui limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la scelta di accedere a tale rito deve essere ponderata attentamente, con la consapevolezza che essa comporta una significativa limitazione delle successive facoltà di impugnazione. Il ricorso in Cassazione rimane una via percorribile, ma solo per contestare la correttezza del procedimento con cui si è giunti all’accordo o l’eventuale illegalità della pena, non per riaprire questioni di merito che l’accordo stesso ha inteso superare.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è ammissibile se contesta la formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero, un contenuto della sentenza diverso dall’accordo, o l’illegalità della pena applicata (ad esempio, perché diversa da quella prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
La mancata valutazione delle cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) è un motivo valido per ricorrere contro un concordato in appello?
No, secondo l’ordinanza esaminata, questo tipo di doglianza è inammissibile. Si ritiene che, accedendo al concordato, l’imputato rinunci a sollevare motivi di questo genere, i quali non riguardano né vizi nella formazione dell’accordo né l’illegalità della sanzione.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45677 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45677 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli applicava ai ricorrente la pena concordata in appel sensi dell’articolo 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati loro ascrit estorsione aggravata).
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di NOME e COGNOME NOME COGNOME che con ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto contestavano la mancata valutazione da parte della Corte d’appella delle cause di punibilità previste nell’articolo 129 cod. proc. pen..
Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una imor; 1A ,r 4 emessa in applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. contestanddril trat sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui s che la sanzione applicata è illegale
Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la s emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammiss le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla deter della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge 22002 del 10/04/2019 – dep. 20/05/2019, COGNOME, Rv. 276102 -al).
4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali non versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equítativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023
L’estensore
Il Presidente