Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per la definizione concordata del processo nel secondo grado di giudizio. Tuttavia, le porte della Corte di Cassazione non sono sempre aperte per chi, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena, intende impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Suprema Corte fa luce sui precisi e stringenti limiti di tale impugnazione, confermando un orientamento ormai consolidato.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Catania per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, D.P.R. 309/1990), decideva di presentare ricorso in Cassazione. La sentenza di secondo grado era stata emessa proprio sulla base di un concordato in appello. Nel suo ricorso, l’imputato lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestava il trattamento sanzionatorio applicato, argomenti tipicamente oggetto di valutazione nel merito da parte del giudice.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: l’accesso al giudizio di legittimità avverso una sentenza di concordato in appello è eccezionale e circoscritto a motivi ben precisi, che non possono riguardare questioni di merito implicitamente rinunciate con l’accordo stesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
I Limiti dell’Impugnazione del Concordato in Appello
La Corte ha chiarito che il ricorso è ammissibile solo se si denunciano vizi specifici che inficiano la genesi dell’accordo. In particolare, è possibile ricorrere per motivi relativi a:
1. La formazione della volontà della parte: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato viziato da errore, violenza o dolo.
2. Il consenso del Procuratore Generale: se l’accordo è stato raggiunto senza il necessario consenso dell’accusa.
3. Il contenuto difforme della pronuncia del giudice: se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di questi casi, non è consentito rimettere in discussione elementi che sono stati oggetto dell’accordo, come la valutazione delle prove o la commisurazione della pena, inclusa la concessione o il diniego delle attenuanti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Aderendo a tale istituto, l’imputato accetta una determinata pena in cambio di una rapida definizione del processo, rinunciando implicitamente a sollevare ulteriori contestazioni sul merito della vicenda. Le doglianze relative a una presunta ingiustizia della pena o alla mancata valutazione di elementi favorevoli (come le attenuanti) sono considerate inammissibili perché si configurano come una rinegoziazione postuma di un accordo già siglato e ratificato.
La Suprema Corte ha precisato che solo l’eventuale illegalità della sanzione inflitta, ovvero una pena non prevista dalla legge per quel reato, potrebbe aprire uno spiraglio per un ricorso ammissibile su aspetti legati alla determinazione della pena. Nel caso di specie, non essendo stata ravvisata alcuna illegalità, il ricorso è stato respinto in quanto basato su motivi non consentiti dalla legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio cruciale per la difesa tecnica: la scelta di accedere al concordato in appello deve essere ponderata e consapevole. Una volta raggiunto l’accordo, le possibilità di impugnazione si riducono drasticamente ai soli vizi procedurali che hanno compromesso la libera e corretta formazione del consenso. Contestare il risultato di un patto processuale liberamente sottoscritto, lamentando aspetti di merito, è una strada preclusa. Questa decisione riafferma la natura deflattiva dell’istituto, volto a garantire la certezza e la celerità dei giudizi, impedendo che l’accordo si trasformi in una mera tappa interlocutoria prima di un ulteriore grado di giudizio.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è ammessa solo per motivi specifici legati alla formazione della volontà di accedere all’accordo (es. vizi del consenso), al consenso del Procuratore Generale o a una pronuncia del giudice difforme da quanto pattuito.
Si può contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche dopo aver accettato un concordato in appello?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che le doglianze relative a motivi rinunciati con l’accordo, come la valutazione delle circostanze attenuanti, sono inammissibili perché il patto sulla pena implica l’accettazione del trattamento sanzionatorio nel suo complesso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di concordato in appello?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15970 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INDELICATO NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte di appello di C condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e viz motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generich trattamento sanzionatorio.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non conse Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso l emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Pro generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ment inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o cilia mancata valutazione delle c di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 2 Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi dell rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in ap all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spa essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Mar 276102 – 01).
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente