Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena in secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 30470/2024) ha ribadito con fermezza i confini del ricorso avverso le sentenze emesse in seguito a un patteggiamento in appello, chiarendo quali motivi sono ammissibili e quali no.
I Fatti del Caso: Un Accordo sulla Pena in Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Lecce. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, rinunciando ai motivi di appello relativi alla responsabilità penale per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, sostenendo un vizio di motivazione. A suo dire, il giudice d’appello si era limitato a utilizzare formule di stile, senza argomentare adeguatamente in merito alla sussistenza della responsabilità penale, un dovere che, secondo il ricorrente, permane anche in caso di accordo tra le parti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di formalità di rito, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’adesione al concordato in appello preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni che sono state oggetto di rinuncia.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i limiti del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha spiegato in modo inequivocabile le ragioni della sua decisione. L’ordinanza si allinea a un orientamento giurisprudenziale costante, secondo cui, in tema di concordato in appello, il perimetro del successivo ricorso per cassazione è estremamente ristretto.
In particolare, non possono essere dedotti in sede di legittimità:
1. Questioni oggetto di rinuncia: Tutti i motivi di appello a cui si è rinunciato per raggiungere l’accordo, come quelli relativi all’affermazione della responsabilità penale, non possono essere riproposti.
2. Mancata valutazione di cause di proscioglimento: Non è possibile lamentare la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p. (ad esempio, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso).
3. Vizi sulla determinazione della pena: Eventuali errori nel calcolo della pena non sono sindacabili, a meno che non si traducano in una sanzione illegale (ad esempio, una pena superiore al massimo edittale).
L’impugnazione è considerata ammissibile solo ed esclusivamente se riguarda vizi specifici che inficiano la validità dell’accordo stesso. Questi includono:
* Vizi nella formazione della volontà: Ad esempio, se il consenso dell’imputato all’accordo è stato estorto con violenza o inganno.
* Vizi nel consenso del Pubblico Ministero: Irregolarità nel consenso fornito dalla pubblica accusa.
* Pronuncia difforme dall’accordo: Se la sentenza del giudice applica una pena o condizioni diverse da quelle pattuite tra le parti.
Nel caso di specie, il motivo addotto dal ricorrente – l’insufficiente motivazione sulla responsabilità – esulava completamente da queste eccezioni, configurandosi come una questione implicitamente rinunciata con l’adesione al concordato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza della Suprema Corte ha un’importante valenza pratica. Essa conferma che la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata con estrema attenzione dalla difesa. Se da un lato può portare a un beneficio in termini di riduzione della pena, dall’altro comporta una quasi totale preclusione alla possibilità di un successivo ricorso in Cassazione.
L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, accettando l’accordo, rinunciano a contestare il merito della decisione sulla colpevolezza. Il vaglio della Cassazione rimane aperto solo per garantire la correttezza procedurale e la genuinità del consenso che hanno portato alla formazione dell’accordo, ma non per rimettere in discussione il cuore della sentenza di condanna.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di “concordato in appello” lamentando una motivazione insufficiente sulla responsabilità penale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, aderendo all’accordo, si rinuncia implicitamente ai motivi di appello relativi alla responsabilità. Pertanto, non è possibile sollevare tale questione in sede di legittimità.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello”?
Il ricorso è ammissibile solo se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero, oppure se il contenuto della sentenza del giudice è difforme rispetto a quanto pattuito.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di “concordato in appello” viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata secondo equità dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30470 Anno 2024
D
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
ato avviso alle parti; i udita la , relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza eme sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Lecce in reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990. Nel caso in esame, previa rinuncia ai punto di responsabilità, le parti avevano concordato sulla misura della pena.
Deduce vizio di motivazione, assumendo che l’adesione al cd concordato non es giudice dal dovere di argomentare in ordine alla penale responsabilità, me caso di specie la motivazione era stata affidata a mere formule di stile.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi del comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza dell regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nel della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, a del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pron giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 2781 Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentit
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quatt determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il PresIc1erte