Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado, rinunciando ai motivi di appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi confini entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di tale accordo, chiarendo quali motivi di ricorso sono ammessi e quali, invece, sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Basato su Motivi Non Consentiti
Nel caso specifico, un imputato, condannato per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990), aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che recepiva un concordato in appello. La doglianza principale del ricorrente riguardava la presunta violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti, basate sul suo stato di incensuratezza e sulla sua giovane età. L’imputato sosteneva, in sostanza, che il giudice d’appello non avesse adeguatamente valutato questi elementi nel determinare la pena concordata.
I Limiti del Ricorso contro il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per riaffermare un principio consolidato in materia. I giudici hanno spiegato che il ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi tassativamente indicati. Questi non riguardano il merito della decisione, ma piuttosto la legittimità e la correttezza della procedura che ha portato all’accordo.
Nello specifico, è possibile ricorrere in Cassazione solo per contestare:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso del Procuratore Generale alla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo stipulato tra le parti.
Sono invece inammissibili tutte le doglianze relative a motivi ai quali l’imputato ha implicitamente o esplicitamente rinunciato aderendo all’accordo, come la valutazione delle circostanze del reato o delle condizioni per un proscioglimento.
La Posizione della Giurisprudenza
La Corte ha richiamato precedenti pronunce (come la n. 30990/2018 e la n. 22002/2019) per sottolineare che l’accordo sulla pena esclude la possibilità di rimettere in discussione elementi di merito. L’unico ulteriore spazio di ammissibilità riguarda eventuali vizi che attengono alla determinazione della pena, ma solo qualora questi si traducano in una vera e propria illegalità della sanzione inflitta, e non in una mera valutazione di congruità.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della decisione si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un patto processuale attraverso il quale l’imputato, in cambio di una pena certa e potenzialmente più favorevole, rinuncia a far valere tutti i motivi di appello che non siano stati esclusi dall’accordo. La lamentela sulla mancata considerazione della giovane età e dello stato di incensuratezza rientra pienamente tra i motivi rinunciati. Accettando la pena finale proposta, l’imputato ha di fatto accettato la valutazione complessiva compiuta, che include anche il bilanciamento delle circostanze.
Pertanto, presentare un ricorso basato su tali argomenti equivale a tentare di rinegoziare i termini di un accordo già perfezionato, un’azione non consentita dalla legge. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura strategica e definitiva del concordato in appello. La scelta di aderire a tale istituto deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore, poiché preclude quasi ogni possibilità di successiva impugnazione di merito. La sentenza di secondo grado che ne deriva cristallizza l’accordo tra le parti, e solo gravi vizi procedurali legati alla formazione di tale accordo possono aprire la strada a un riesame da parte della Corte di Cassazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’assistenza legale in questa fase deve essere particolarmente accurata, illustrando al cliente tutte le conseguenze e le rinunce che la scelta del concordato comporta.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. L’impugnazione è ammessa se riguarda vizi nella formazione della volontà delle parti di accordarsi, nel consenso del Procuratore Generale, o se la decisione del giudice è difforme dall’accordo raggiunto.
Si può ricorrere in Cassazione lamentando che il giudice d’appello, nel ‘concordato’, non ha concesso delle circostanze attenuanti?
No. Secondo la Corte, tali doglianze sono inammissibili perché si riferiscono a motivi a cui si è rinunciato accettando il concordato. L’accordo sulla pena implica l’accettazione del calcolo finale, comprese le circostanze valutate.
Quali sono le conseguenze se si presenta un ricorso inammissibile contro un ‘concordato in appello’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11853 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, emessa dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale il ricorrente è stato condannato pe all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo violazione di legge in ordine alla concessione delle circostanze, posto che il giudice non ha considerato lo stato di in e la sua giovane età.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sent art. 599 -bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla forma volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procurator sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inamm doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle co proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi d rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, 276102 – 01).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente