Concordato in appello: ecco i limiti al ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti di impugnazione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, un istituto processuale che permette alle parti di accordarsi sulla pena nel secondo grado di giudizio. La decisione analizza anche la necessità della prova tossicologica in caso di reati legati agli stupefacenti, specialmente quando si è scelto il rito abbreviato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Droga, Appelli e un Concordato
Tre individui, condannati per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), ricorrevano in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. La posizione dei tre era però differente:
1. Due ricorrenti avevano raggiunto un concordato in appello sulla pena. Nonostante l’accordo, presentavano ricorso in Cassazione lamentando un generico vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti.
2. Il terzo ricorrente, invece, contestava la sua responsabilità, sostenendo che non fosse mai stata eseguita una perizia tossicologica su un pacco, a lui destinato e proveniente dalla Spagna, per verificarne la natura e il principio attivo.
La Decisione della Cassazione sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei primi due imputati. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo raggiunto con il concordato in appello implica una rinuncia a contestare i punti oggetto dell’accordo stesso. Non è possibile, quindi, lamentare in Cassazione una errata qualificazione giuridica del fatto, poiché l’accettazione del concordato sana ogni potenziale vizio relativo a quel punto.
Perché i Ricorsi Basati sul “Concordato” sono Stati Respinti
I giudici hanno specificato che il ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per motivi molto specifici, quali:
* Vizi nella formazione della volontà di accedere al concordato.
* Mancato consenso del Procuratore Generale.
* Contenuto della sentenza difforme dall’accordo.
* Applicazione di una pena illegale.
Qualsiasi altra doglianza, inclusa quella sulla qualificazione del fatto, è preclusa dall’accordo stesso.
L’Appello del Terzo Ricorrente: La Prova Tossicologica
Anche il ricorso del terzo imputato è stato respinto, ma per ragioni diverse. La sua difesa si basava sull’assenza di un’analisi chimica della sostanza contenuta nel pacco, che la polizia aveva individuato come un panetto di hashish da 100 grammi.
La Sufficienza degli Indizi nel Giudizio Abbreviato
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Il giudice di merito aveva infatti basato la condanna su altri elementi: dopo la consegna controllata del pacco, l’imputato aveva intrattenuto conversazioni telefoniche in cui si parlava di cessione di “qualcosa” quantificato in grammi in cambio di denaro. Il giudice ha logicamente collegato queste conversazioni al contenuto del pacco. Inoltre, avendo l’imputato scelto il rito abbreviato, la possibilità di richiedere un’integrazione probatoria in appello è limitata ai soli casi di “assoluta necessità”, condizione che il giudice di secondo grado ha ritenuto non sussistente.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione è duplice. Da un lato, riafferma la natura pattizia del concordato in appello, che chiude la porta a successive contestazioni sui punti concordati, garantendo così la stabilità delle decisioni e l’efficienza processuale. Chi accetta l’accordo, accetta anche la qualificazione giuridica del fatto e non può ripensarci in Cassazione.
Dall’altro lato, la Corte sottolinea che, in tema di prova, il giudice di merito può fondare la sua convinzione su un complesso di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. L’assenza di una prova scientifica diretta, come la perizia tossicologica, non inficia la sentenza se la natura stupefacente della sostanza può essere desunta con certezza da altri elementi, come le intercettazioni. La scelta del rito abbreviato, inoltre, limita ulteriormente il diritto alla prova in appello, consolidando il quadro probatorio acquisito nelle indagini.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per la difesa. La scelta di aderire a un concordato in appello deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di ricorso successivo sui punti oggetto dell’accordo. Allo stesso tempo, la decisione conferma che la prova di un reato di spaccio può essere raggiunta anche per via indiziaria, senza che sia sempre indispensabile l’analisi chimica della sostanza, specialmente quando il quadro probatorio complessivo è solido e l’imputato ha optato per un rito che si basa sugli atti d’indagine.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e limitati, come vizi nella volontà di aderire all’accordo, un contenuto della sentenza diverso da quello pattuito, o l’applicazione di una pena illegale. Non è possibile contestare la qualificazione giuridica del fatto o altri punti coperti dall’accordo.
In un processo per spaccio, è sempre necessaria la perizia tossicologica sulla sostanza?
No. Secondo la Corte, la natura stupefacente di una sostanza può essere provata anche attraverso altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come il contenuto di conversazioni telefoniche intercettate, rendendo non sempre indispensabile l’analisi chimica.
Quali sono le conseguenze della scelta del giudizio abbreviato sulla possibilità di richiedere nuove prove in appello?
La scelta del giudizio abbreviato limita fortemente il diritto alla raccolta di nuove prove in appello. L’integrazione probatoria può essere richiesta solo se il giudice la ritiene di ‘assoluta necessità’, un requisito molto più stringente rispetto al giudizio ordinario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4403 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4403 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il 13/10/1996 COGNOME NOME nato a TARANTO il 20/03/1976 COGNOME NOME nato a TARANTO il 02/10/1998
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso sentenza della Corte di appello di Lecce, in reazione a reati di cui all’ art. 73 d.P.R.309/ emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., nei confronti di COGNOME e COGNOME. COGNOME NOME e COGNOME NOME, con distinti ricorsi, deducono, in termini generici, vizio della motiv in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, che il giudice d’appello si è limitato a con COGNOME NOME deduce violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità, in quanto non è stata effettuata alcuna perizia tossicologica sulla sostanza contenuta nel pacc spedito dalla Spagna e consegnato al ricorrente, di cui non si è verificata la natura nè il pri attivo.
I ricorsi di COGNOME e COGNOME sono inammissibili perché proposti avverso sentenza d concordato in appello per motivi non consentiti, oltre che del tutto privi di specificità, a ricorrenti lamentato genericamente vizi di motivazione della sentenza impugnata senza alcuna argomentazione a sostegno. Quanto a vizi denunciabili, si è affermato che è ammissibile i ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appell consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla manc valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 d 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili sian quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia de giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta 2 n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01). E’ inoltre inammissibile il ricorso cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 5 bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’a delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudi legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/201 dep. 08/10/2019, Rv. 277196). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso di COGNOME NOME è altresì manifestamente infqndato. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che i militari avevano aperto il pacco indirizzatovricorrente e ne ave accertato il contenuto individuando un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. Il pacc era stato riconsegnato al ricorrente il quale, nei giorni successivi, ha intrattenuto conversa telefoniche aventi ad oggetto la cessione di qualcosa che non veniva specificatamente menzionato che veniva quantificato in grammi e a cui corrispondevano piccole somme di danaro. Il giudice a quo ha quindi ritenuto che le conversazioni concernessero l’oggetto contenuto n pacco e, conseguentemente, non ha ritenuto necessario l’espletamento di qualunque
accertamento in ordine alla quantità di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacent contenuta nel suddetto pacco, come contestato nel capo di imputazione F, qualificando i fatti ai sensi del comma quinto.
Del resto, accedendo al rito speciale del giudizio abbreviato, le parti sono titolari di mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudi officio” nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccol prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudiz primo grado (Sez.2, n. 5629 del 30/11/2021, Rv. 282585).
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
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