Concordato in Appello: Quando è Possibile Impugnare la Sentenza in Cassazione?
Il concordato in appello, noto anche come patteggiamento in appello, è uno strumento processuale che permette di definire il giudizio di secondo grado con un accordo sulla pena. Tuttavia, le porte della Corte di Cassazione non sono sempre aperte per chi decide di impugnare la sentenza che ratifica tale accordo. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini, molto stretti, di questa possibilità, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Pena Concordata
Nel caso in esame, due fratelli avevano proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Quest’ultima aveva ratificato l’accordo sulla pena raggiunto tra gli imputati e la Procura per i reati di concorso in tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’unico motivo del loro ricorso era un presunto vizio di motivazione riguardo all’entità della pena irrogata, ritenuta non congrua.
L’Analisi della Corte e i Limiti del Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7752/2024, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del concordato in appello: l’accordo tra le parti comporta una rinuncia implicita a far valere determinate doglianze. La Suprema Corte ha ricordato che, secondo l’articolo 599-bis del codice di procedura penale e la giurisprudenza costante, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento in appello è ammissibile solo in casi eccezionali e ben definiti.
I Motivi di Ricorso Ammissibili
La Corte ha specificato che è possibile ricorrere in Cassazione esclusivamente per contestare:
1.  Vizi nella formazione della volontà: Se la decisione dell’imputato di accedere al concordato è stata viziata (ad esempio, per errore o violenza).
2.  Difetto di consenso del Pubblico Ministero: Se manca o è invalido il consenso della Procura all’accordo.
3.  Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è chiara e rigorosa. Le doglianze relative alla quantificazione della pena, alla sua congruità o alla mancata valutazione di cause di proscioglimento (come previsto dall’art. 129 c.p.p.) sono considerate implicitamente rinunciate nel momento in cui si sceglie la via del concordato in appello. Contestare la motivazione sulla pena, come hanno fatto i ricorrenti, equivale a rimettere in discussione il nucleo stesso dell’accordo, una scelta non consentita in sede di legittimità.
L’unica eccezione a questa regola si verifica quando la pena applicata è illegale. L’illegalità si configura non quando la pena è ritenuta sproporzionata, ma quando essa non è prevista dalla legge per quel reato, supera i limiti edittali massimi o minimi, o è di una specie diversa da quella contemplata dalla norma. Nel caso specifico, i ricorrenti non lamentavano un’illegalità della pena, ma solo un vizio nella sua motivazione, un motivo quindi non ammesso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per avvocati e imputati: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Chi opta per questa strada ottiene il beneficio di una definizione più rapida del processo e spesso di una pena ridotta, ma al contempo rinuncia a gran parte dei motivi di impugnazione. È essenziale, quindi, una valutazione ponderata prima di intraprendere questo percorso, poiché le possibilità di un successivo riesame da parte della Corte di Cassazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi procedurali specifici, escludendo, di norma, ogni discussione sul merito della pena concordata.
 
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza che ratifica un concordato in appello?
No, il ricorso è consentito solo per un numero molto limitato di motivi, poiché l’accordo sulla pena implica la rinuncia alla maggior parte delle possibili contestazioni.
Quali sono i motivi ammessi per impugnare un concordato in appello davanti alla Cassazione?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente vizi nella formazione della volontà dell’imputato di accedere all’accordo, il difetto di consenso del Pubblico Ministero, o il caso in cui la sentenza del giudice abbia un contenuto diverso da quello concordato tra le parti.
Si può contestare l’entità della pena concordata in appello con un ricorso in Cassazione?
No, non è possibile contestare la congruità o la motivazione sull’entità della pena. L’unica eccezione è se la pena applicata è ‘illegale’, cioè di un tipo non previsto dalla legge per quel reato o al di fuori dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla norma incriminatrice.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7752 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7752  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CITTADELLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOVOLONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME e NOME, con distinti atti, ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, che ha ratificato il concordato sulla pena da loro proposto ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56 e 624 bis cod. pen. e 337 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata, non è consentito in sede di legittimità, perché in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limi edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024