Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3473 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato in FRANCIA il DATA_NASCITA
NOME nata a CREMA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nata a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità per il ricorso del COGNOME e l’annullamento senza rinvio per i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L
137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 15/6/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pavia del 14/6/2022, rideterminandola in anni tre mesi dieci di reclusione ed euro milleduecento di multa per il primo ed in anni due mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per la seconda e la terza.
Gli imputati, a mezzo del suo difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per essere carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.1 Con il secondo motivo la difesa eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alle posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione alla mancata revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, irrogata dal primo giudice. Rileva, invero, che la pena come rideterminata, essendo inferiore a tre anni, non consente l’applicazione della pena accessoria di cui all’art. 29 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, mentre quelli proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME sono fondati nei limiti che seguono.
1.1 II primo motivo, comune a tutti e tre i ricorrenti, è inammissibile perché non consentito dalla legge. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti all determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quel prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, COGNOME, Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 – 01). Invero, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell’imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull’an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell’imputato. Sul punto, è costante l’orientamento per cui la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia. Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi,
anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, iv compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01; Sezione 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194 – 01).
Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sezione 2, n. 43893 del 4/11/2021, COGNOME, Rv. 282312 – 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sezione 6, n. 44625 del 3/10/2019, COGNOME, Rv. 277381 – 01, in motivazione). Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all’an della responsabilità e l’accordo riguardi solo la pena, s forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.
1.2 II secondo motivo – relativo alle posizioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME – è, invece, fondato. Ed invero, è deducibile con il ricorso per cassazione l’applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all’accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sezione 5, n. 11940 del 13/2/2020, COGNOME, Rv. 278806 – 01; Sezione 6, n. 29898 del 10/1/2019, Maesano, Rv. 276228 – 01; Sezione 3, n. 39261 del 9/7/2004, Faro, Rv. 229931 – 01).
In particolare, poiché la durata della pena principale applicata è inferiore ai tre anni di reclusione (nel caso di specie anni due mesi quattro di reclusione per entrambe le ricorrenti), non trova applicazione l’art. 29 cod. pen., che determina in cinque anni la durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per reati che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore ai tre anni di reclusione.
Del resto, «l’illegalità della pena, ivi compresa quella che accede alla sentenza di condanna quale pena accessoria, dipendente da una statuizione “ah origine” contraria all’assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile» (Sezione 5, n. 11940/2020 cit.; Sezione 3, n. 6997 del 22/11/2017, C., Rv. 272090-01).
La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio con riferimento alla posizione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, limitatamente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, che va eliminata.
All’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili do colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME, limitatamente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2024.