Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta un importante strumento di economia processuale, permettendo alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in secondo grado. Tuttavia, la sua natura consensuale impone precisi limiti alla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali motivi di ricorso sono ammessi e quali, invece, sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per Rapina Aggravata
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello, aveva ottenuto una rideterminazione della pena per il reato di rapina aggravata. Nonostante l’accordo, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentandosi specificamente del giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti operato nella sentenza.
Limiti all’Impugnazione del Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. L’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzata per rimettere in discussione elementi che sono stati oggetto dell’accordo stesso.
Secondo l’orientamento della Corte, il ricorso è ammissibile solo per motivi molto specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, le doglianze relative a motivi che si considerano rinunciati con l’accordo, come la valutazione delle prove, il bilanciamento delle circostanze o la determinazione della pena (purché legale), sono inammissibili.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha sottolineato come la doglianza dell’imputato fosse non solo generica, ma anche palesemente infondata. Contestare il bilanciamento delle circostanze significa contraddire la volontà stessa espressa con l’adesione al concordato in appello. L’accordo tra le parti, infatti, include implicitamente anche la valutazione comparativa delle circostanze del reato, che concorre a definire la pena finale concordata.
La Corte ha specificato che non è possibile, da un lato, accettare una determinata pena attraverso un accordo e, dall’altro, contestare in sede di legittimità uno dei presupposti logico-giuridici che hanno portato a quella stessa pena. L’adesione al rito speciale implica una rinuncia a far valere determinate censure, a fronte del beneficio di una pena concordata e potenzialmente più mite.
Le conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame rafforza la stabilità delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e l’importanza della natura negoziale di tale istituto. La decisione chiarisce che chi sceglie la via del concordato in appello deve essere consapevole di rinunciare a un’ampia gamma di possibili contestazioni. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che un accordo processuale venga utilizzato in modo strumentale per poi essere messo in discussione su aspetti già definiti consensualmente. In definitiva, l’accesso al ricorso per cassazione è strettamente limitato alla verifica della correttezza procedurale e della legalità della pena, escludendo ogni riesame del merito decisionale coperto dall’accordo.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
No, il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà della parte, nel consenso del pubblico ministero, o qualora la decisione del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto.
Si può contestare il bilanciamento delle circostanze in una sentenza di concordato in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il bilanciamento delle circostanze è un elemento che rientra nell’accordo tra le parti. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia a contestare tale valutazione e non può sollevare la questione in sede di ricorso.
Cosa succede se un ricorso contro un “concordato in appello” viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende a titolo di sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45637 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45637 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Napoli il 21/03/2003, avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen in ordine al reato di rapina aggravata.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME dolendosi del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazicne della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ov diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dole del giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno da lui stesso concordato nei termini recepiti dalla sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.10.2024.
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME GLYPH