Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26151 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26151 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Serbia il 31/05/1956
NOME nata in Serbia il 20/09/1957
NOME nato in Serbia il 17/01/1975
NOME nato in Serbia l’08/03/1983
NOME nata a Torino il 05/05/1975 avverso la sentenza dell’11/12/2024 della Corte di Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito ‘ de plano ‘
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NIKOLIC COGNOME, COGNOME COGNOME NOME COGNOME a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 11/12/2024 con cui la Corte di appello di Roma ha applicato, su concorde richiesta delle parti, le pene indicate in dispositivo n relazione ai reati di ricettazione rispettivamente contestati.
I ricorrenti lamentano, con l’unico di impugnazione, violazione degli artt. 129 e 546 cod. proc. pen. nonché carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.
I ricorsi sono inammissibile perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabili nel caso di specie.
Nel concordato in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 maggio 2025