Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18763 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. n.
Rilevato che con i motivi di ricorso proposti, COGNOME, condannato per due reati in materia di stupefacenti» eccepito i vizi di violazione di legge e correlato vizi di motivazione, anche sulla questione dell’illegalità della pena inflitta i continuazione, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, commi 1 e 2, e 27, comma 3, Cost. nei termini indicati in ricorso;
Ritenuto che trattasi di ricorso inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti;
Rilevato, infatti, che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bi comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi e che se i motivi dei quali viene chiesto l’accogliment comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo;
Ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che, nell’applicazione di tale norma, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Ritenuto, dunque, che le uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 – 01);
Ritenuto, a tal proposito, che, in tema di “patteggiamento in appello” ex 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2 n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione agli aumen pena a titolo di continuazione (come nel caso di specie, in cui il ricorrente si dell’asserita illegalità dell’aumento della pena per la contestuale detenzione non di tipologie di stupefacente appartenenti a diverse tabelle tossicologiche), atte il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotes illegalità della pena concordata, tra cui non rientra l’ipotesi in esame (Sez. 5, del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234 – 01);
Ritenuto, infine, che a fronte dell’inammissibilità dell’impugnazione, questione di legittimità costituzionale è priva di pregio in quanto manifestam infondata e, comunque irrilevante nel giudizio a quo, essendosi del resto affermato che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 5 cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripro doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto que di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai mot oggetto dì rinuncia (Sez. 2, ord. n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 – 01);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo 2024
Il consigli e estensore
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Il Presidente