Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9671 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9671 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 ma 2025, che, in riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli il 9 febbraio 2018 rideterminato, ai sensi dell’art. 599 bis cod. pen. in sede di concordato in appello, in anni 4, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 20.000 di multa la pena a carico di NOME COGNOME, rite responsabile per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il presente ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.), con cui la difesa dell’imputato ha censurato il difetto di motivazione per la mancata valutazione ai s dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è inammissibile, dovendosi richiamare in proposi l’affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, 2018, Rv. 272853), secondo cui, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. posto che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen. non debba motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o d delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai mot oggetto di rinuncia.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.