Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8131 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 1 Num. 8131 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Acerra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28 novembre 2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell’alt 599-bis cod. proc. pen. e su concorde richiesta delle parti, in riforma della sentenza emessa in data 8 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di NOME COGNOME ed appellata dall’imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta all’imputato in anni uno di reclusione ed euro ottocento di multa.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, l’interessato NOME COGNOME ha proposto ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO deducendo un unico motivo relativo alla violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per vizio argomentativo in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e va trattato con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., risultando proposto per vizio argomentativo in ordine al mancato proscioglimento di NOME COGNOME per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Va premesso che l’inammissibilità si ricava dai principi espressi da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 – dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01 che conferma la tradizionale e tralatizia affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l’obbligo della motivazione all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione in quanto, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (vds. da ultimo, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522).
Peraltro, nel caso che ci occupa, del tutto fuorviante la doglianza relativa all’omessa motivazione per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. considerato che la sentenza impugnata ha motivato anche sul punto, evidenziando che “la sentenza del giudice di primo grado nella ricostruzione dei fatti si basa sulle annotazioni di P.G. e sui verbali di perquisizione e sequestro. Era così possibile accertare che all’interno di un borsello nel primo cassetto del comodino della stanza da letto dell’imputato stava riposando veniva rinvenuta la pistola di cui al capo b) dell’imputazione. Si tratta di elementi la cui valutazione ha consentito al giudice di primo grado di ritenere provato nei confronti di COGNOME NOME il reato di detezione di arma clandestina contestato” (v. pag. 2 motivazione della sentenza impugnata).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 27 febbraio 2026 •