Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13171 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13171 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME” nato il 21/09/2003
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette~tale conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova 1113.02.2024, non applicata la recidiva contestata, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 comma 1 DP 309/90, fatto commesso in Genova il 13.03.2023. Con ordinanza successiva del 20.12.2024 ha disposto l’integrazione del dispositivo disponendo la confisca e la distruzione di quanto in sequestro ad eccezione del documento di identità di cui ha disposto la restituzione all’avente diritto.
Avverso la sentenza emessa in grado di appello ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, formulando due censure:
2.1.con la prima si è doluto dell’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 545 bis cod.proc.pen e 53 e ss della L 689/1981 nella parte in cui la Corte di appello non ha dato avviso alle parti della possibilità di disporre la sostituzione della pena di anni tre di reclusione in ass di elementi ostativi, nonostante nell’atto di appello fosse stata esplicitamente richiesta.
2.2.col secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla ordinanza di correzione dell’errore materiale depositata insieme alla motivazione che ha integrato il dispositivo senza aver attivato il contraddittorio con le parti ex art 130 comma 2 cod. proc.pen., ma soprattutto in quanto non ha tenuto conto che la sentenza di primo grado aveva motivato la restituzione del denaro all’avente diritto. Chiede l’annullamento in ogni caso nella parte in cui non eccettua dall confisca la restituzione all’avente diritto della somma di denaro in sequestro disposta dal primo giudice.
3.11 Procuratore Generale in sede ha richiesto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Genova
Ha argomentato che ” L’art.545 c.p.p. prevede che il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 del legge 24 novembre 1981, n. 689″, nel caso di specie, seppure le parti avevano avanzato concorde richiesta ai sensi dell’art. 599 c.p.p. senza prevedere la sostituzione, l’applicazione di u sanzione sostitutiva aveva formato oggetto di motivo di appello e pertanto il Giudice avrebbe dovuto provvedere in merito anche in caso negativo se avesse ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’applicazione. Analogamente, la disposta confisca del denaro, oggetto del secondo motivo di ricorso, appare disposta in violazione di legge perché in contrasto con quanto previsto dal giudice di primo grado che aveva disposto la restituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detent
con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti. (Sez. 4 – , n. 4398 26/10/2023 Ud. (dep. 02/11/2023 ) Rv. 285484 – 01) . E’ stato affermato da questa Corte e si condivide che “oggetto dell’accordo di cui alla richiesta di applicazione della pena può essere anche la pena sostituita, giusto il disposto di cui all’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., com modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d. Igs. n. 150/2022. Ne consegue che la sentenza che recepisce detto accordo non può disattenderne il contenuto, nel quale non sia fatta menzione della sostituzione della pena detentiva (Sez. 5, n. 15079 del 18/3/2011, COGNOME, Rv. 250172-01, in cui si è affermato, sia pur in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ch giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dal richiesta, in fattispecie nella quale, in sede di patteggiamento, il giudice aveva convertito la pe detentiva in quella pecuniaria della multa e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena). Trattasi di principio valido anche con riferimento al concordato in appello, stante comune base negoziale dei due istituti. Nella specie, le parti non hanno inserito tale previsione nell’accordo, ( fol 1 sentenza impugnata) e vi è stata rinuncia ai restanti motivi di appell cosicché non può ritenersi alcun obbligo del giudice d’appello di pronunciarsi sul punto specifico, né di motivare circa l’insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20 bis, cod. pen.
2.11 secondo motivo è fondato in quanto la confisca è stata erroneamente applicata anche con riferimento alla somma di denaro in sequestro di cui il Giudice di primo grado aveva disposto la restituzione all’avente diritto e inoltre il provvedimento di correzione è st assunto al di fuori di un contraddittorio in camera di consiglio ex art. 130 comma 3 cod. proc. pen. L’adottato provvedimento di integrazione e correzione della sentenza di primo grado prospetta, invero, un quadro alquanto confuso quanto alla individuazione dei beni poiché dispone la confisca e la distruzione di quanto in sequestro ad eccezione del documento di identità di cui dispone la restituzione mentre il primo giudice aveva disposto la confisca e la distruzione della stupefacente in sequestro, la confisca dei cellulari in sequestro e la restituzione del dena all’avente diritto.
3.Va disposto pertanto l’annullamento che può assumere la forma dell’annullamento senza rinvio, ricorrendo i requisiti previsti dall’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., ne formulazione introdotta dall’art. 1, comma 67, legge 23 giugno 2017, n. 103. Tali requisiti sono stati definiti dalle Sezioni Unite come sussistenti in tutti i casi nei quali il rinvio sia su potendo la Corte di cassazione decidere anche con valutazioni discrezionali, purchè condotte sulla base degli elementi di fatto accertati e delle statuizioni adottate dal giudice di merito, condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271831). Orbene, non vi è dubbio che siffatte condizioni siano ravvisabili “ove, come nel caso di Specie, la restituzione all’avente diritto della sdmma di denaro in sequestro era stata già disposta dal giudice di primo grado e sul punto non vi era stata impugnazione.
Nessun ulteriore accertamento è necessario e può annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio nella parte in cui ha disposto la confisca del denaro in sequestro, di cui va conseguentemente disposta la restituzione all’avente diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
PQM
Annulla,senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro di cui dispone la restituzione all’avente diritto.Dichiara inammissibile il ricorso resto.
Così deciso il 18.03.2025