Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9969 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2   Num. 9969  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. pro pen. in relazione al reato di estorsione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed in ordine alla mancata esclusione della recidiva.
3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti
in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Il motivo, peraltro, si rivela, ab origine, del tutto generico.
Per altro verso, il ricorrente, dolendosi della mancata esclusione della recidiva, censura sostanzialmente il fatto che la Corte abbia ratificato la pena dallo stesso richiesta e concordata con il Procuratore generale, ritenendo la recidiva equivalente alle circostanze attenuanti generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 28.01.2025.