Concordato in appello: Quando l’Accordo Chiude le Porte alla Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue implicazioni procedurali sono significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 47222/2023) ribadisce un principio fondamentale: l’accordo tra le parti in appello implica una rinuncia a far valere quasi ogni altro motivo di ricorso nel successivo giudizio di legittimità. Analizziamo questa decisione per comprendere la portata e i limiti di tale strumento.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imprenditore, condannato dalla Corte di Appello di Genova per reati fiscali, in particolare per l’omesso versamento di ritenute dovute, in relazione alle annualità 2013 e 2014. La sentenza di secondo grado era stata emessa proprio a seguito di un accordo tra le parti, ovvero un concordato in appello.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare comunque ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi:
1. La violazione di legge per l’omessa dichiarazione di prescrizione di uno dei reati contestati.
2. Un vizio di motivazione circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di un altro capo d’imputazione, legato al fallimento di una società.
3. La mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena principale.
In sostanza, il ricorrente cercava di rimettere in discussione aspetti di merito e di diritto che, secondo la Suprema Corte, erano ormai superati dall’accordo stesso.
L’impatto del concordato in appello sull’impugnazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. La decisione si fonda su un’interpretazione consolidata dell’articolo 599-bis c.p.p. Secondo i giudici, la scelta di accedere al concordato in appello comporta un’implicita ma chiara rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza. Questo vale anche per questioni che, in altre circostanze, potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice, come la prescrizione del reato.
L’accordo tra le parti cristallizza la situazione processuale e preclude la possibilità di sollevare nuove contestazioni, con pochissime e tassative eccezioni.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su precedenti giurisprudenziali conformi. L’ordinanza chiarisce che l’accordo sui punti concordati preclude il ricorso, salvo che per due specifiche situazioni, non ravvisabili nel caso concreto:
1. Irrogazione di una pena illegale: Se l’accordo avesse portato all’applicazione di una sanzione non prevista dalla legge o in violazione dei limiti edittali, il ricorso sarebbe stato ammissibile.
2. Vizi nella formazione della volontà: Il ricorso sarebbe stato possibile anche qualora si fossero lamentati vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato o al consenso del pubblico ministero.
Poiché i motivi presentati dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste due eccezioni, ma miravano a contestare il merito della decisione ormai concordata, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, data la colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la natura ‘tombale’ del concordato in appello. Chi opta per questa strada deve essere consapevole che sta barattando la certezza di una pena concordata con la rinuncia a quasi ogni possibilità di ulteriore impugnazione. La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione strategica attenta da parte della difesa prima di aderire a un accordo, poiché le porte della Cassazione, salvo casi eccezionali, si chiuderanno definitivamente.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione dopo aver concluso un concordato in appello?
No, di regola l’accordo tra le parti implica la rinuncia a presentare un successivo ricorso per sollevare qualsiasi altra doglianza, anche se relativa a questioni rilevabili d’ufficio come la prescrizione.
Quali sono le uniche eccezioni che consentono un ricorso dopo il concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo se si contesta l’irrogazione di una pena illegale oppure se si lamentano vizi relativi alla formazione della volontà delle parti (imputato e pubblico ministero) di accedere all’accordo.
Cosa succede se si presenta un ricorso non basato sulle eccezioni consentite?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Il ricorrente, inoltre, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47222 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47222 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che borea NOME NOME imputato dei reati di cui agli artt. Si. cod. pe 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 contestati ai capo A) e B) con riferimento annualità rispettivamente 2013 e 2014 – ha dedotto con il primo motivo violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine omessa dichiaraz dell’intervenuta prescrizione dei reato contestato ai capo A) e aria ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato al cap sul rilievo dell’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prima consumazione della condotta incriminata e con il secondo motivo la mancanza, contraddittorieta e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena principale.
Considerato che si tratta di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen. e che l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la r a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anc relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di u illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi rela alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme d pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 situazioni nella specie non ravvisabili;
che, pertanto, ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna c ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa ne proposizione del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore
il Presidente