Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3465 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3465 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 marzo 2025, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato avanzata dalle parti, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 19/01/2024, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa con attenuanti generiche e disapplicazione della recidiva per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, così riqualificata l’originaria imputazione, riduceva la pena a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l’imputato, deducendo con un unico motivo di impugnazionei difetto di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Risulta dalla sentenza impugnata che il difensore di COGNOME nel corso del giudizio di secondo grado, in forza della procura speciale lui conferita, ha avanzato, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., proposta di concordato accettata dal Procuratore Generale, nel senso di un miglioramento del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado e con rinuncia agli altri motivi di gravame, che la Corte di appello ha integralmente recepito, riducendo la pena negli esatti termini pattuiti, ritenendola adeguata al reale disvalore dei fatti. L’accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all’esperibilità di successive impugnative sul punto: secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01; Sez. 4, n. 21532 del 17/04/2025, COGNOME; Sez. 4, n. 29960 del 11/7/2025, Filippini).
1.2 Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso per Cassazione è, quindi, ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono
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inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri, e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01).
A norma dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l’inammissibilità del ricorso è dichiarata de plano.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragigne di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 12/12/2025