Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18181 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le richieste del PG ASSUNTA COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME e NOME
COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli – in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa in data 13 dicembre 2022 dal G.u.p.
del Tribunale di Noia nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen. – ha ridetermiNOME, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermando nel resto.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.
2.1. Ricorso di NOME COGNOME.
Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto e alla sua qualificazione giuridica, nonché alla riduzione della pena.
2.2. Ricorso di NOME COGNOME.
Violazione di legge in relazione all’omessa valutazione della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con fatti oggetto di altre sentenze irrevocabili.
2.3. Ricorso di NOME COGNOME.
Violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, nonché nullità della sentenza per omesso avviso di deposito.
2.4. Ricorso di NOME COGNOME.
2.4.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di concorso e al mancato riconoscimento dell’errore determiNOME dall’inganno altrui.
2.4.2. Nullità della sentenza per omesso avviso di deposito.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME invoca in concreto, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. peri., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;).
La Corte di appello illustra congruamente e in piena aderenza alle risultanze processuali il proprio percorso giustificativo in ordine alla piena coscienza e volontà di NOME COGNOME di offrire un imprescindibile apporto causale alla rapina, accompagnando il fratello e NOME, con la propria vettura, da Scalea a San
NOME COGNOME ed entrando poi nell’esercizio commerciale, con effetto tranquillizzante sulla commessa. Con argomentazione scevra di vizi logici e giuridici, si evidenzia infatti l’implausibilità delle ragioni addotte quali pres motivi del lungo viaggio, non sorrette da adeguati riscontri, a fronte del sintetico giudizio di inattendibilità dei dichiaranti NOME COGNOME e COGNOME (p. 10), la genericità dell’invito alla festa per la prima comunione di un’asserita nipote, di cui non è neppure provato il legame di parentela (p. 11), la mancata presentazione con l’altro còrreo COGNOME, arrivato in moto (p. 11), la visita medica della figlia g effettuata la settimana precedente, che renderebbe non credibile un tentativo di nuova visita senza appuntamento, data la distanza notevole (p. 10), l’impossibilità di non accorgersi che i coimputati prima di entrare si coprirono la punta delle dita con nastro adesivo e si munirono di sacchi (p.11), la mancanza di sorpresa quando gli altri coimputati minacciarono e strattonarono la commessa (pp. 11-12), la mancata prova di raggiri in suo danno da parl:e del fratello (p. 12).
Le doglianzt in quanto dirette a un’impossibile rilettura del compendio istruttorio, sono dunque non consentite in questa sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME, inerente la asserita nullità della sentenza in conseguenza dell’omissione dell’avviso di deposito (nullità eccepita anche da NOME COGNOME), la doglianza non risulta sorretta da un concreto interesse, in difetto di rilievi sulla tempestività dell’impugnazione, e risulterebbe in ogni caso manifestamente infondata, dal momento che la motivazione della sentenza, decisa all’udienza del 13 settembre 2023 (a cui hanno partecipato i difensori, giusto rinvio, richiesto all’udienza dell’8 settembre dall’AVV_NOTAIO, come emerge chiaramente dai relativi verbali, fidefacienti sul punto, nonché dalla ricostruzione dello svolgimento del processo nel corpo del testo e dagli ulteriori atti del fascicolo, nonostante il solo dispositivo indichi erroneament la data dell’8 settembre 2023) e per la quale ci si era riservati il deposito entro sessanta giorni, è stata depositata il 10 novembre 2023; il provvedimento, contrariamente alle deduzioni dei ricorrenti, risulta dunque depositato nei termini, senza alcuna necessità di procedere all’avviso di deposito ex 548, comma 2, cod. proc. pen.
I ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME possono essere esaminati congiuntamente, salvo, per COGNOME, quanto ulteriormente già precisato al precedente paragrafo 2.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze
relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 de 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 273755). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878).
La pena inflitta, peraltro, è esattamente quella concordata tra le parti.
Le censure proposte dai ricorrenti non sono dunque consentite in relazione alla sentenza impugnata.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo ci sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il ConiIier e ensore
La Presidente