Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32882 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32882 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME (CUI 01LIA31) nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA il
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a POMPEI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che i ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. avente ad oggetto la condanna per reati in materia di stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990) devono essere dichiarati inammissibile, con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili.
In particolare, sono indeducibili perché afferenti a vizi di motivazione in punto di responsabilità, i ricorsi, proposti con impugnazione comune, da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il giudizio di responsabilità costituisce risultato dell’accordo delle parti dunque, l’impugnazione proposta si fonda su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni alle quali l’interessato abbia rinunciat in funzione dell’accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Conclusione, questa, che si applica, altresì, ai ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche questi proposti con un comune atto di impugnazione, e che si fondano su motivi, peraltro genericamente formulati, con i quali i ricorrenti censurano la mancata decisione di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2024
SEZIONE VI PENALE