Concordato in appello: l’accordo che preclude il ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, questa scelta processuale comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. L’adesione all’accordo, infatti, equivale a una rinuncia a far valere quasi ogni altra doglianza nel successivo giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale in Corte d’Appello, perfezionatosi durante l’udienza, decideva comunque di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo del ricorso verteva su un aspetto specifico della condanna, ovvero la revoca della confisca, un punto che non rientrava tra le eccezioni che consentono l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare l’ammissibilità di tale ricorso.
Il Principio di Diritto: Il concordato in appello e la rinuncia all’impugnazione
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede in un principio consolidato: l’accordo delle parti, che si perfeziona con il concordato in appello, implica una rinuncia implicita a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza. Accettando il concordato, l’imputato di fatto accetta l’esito del processo d’appello così come definito dall’accordo stesso, precludendosi la possibilità di contestare altri aspetti della sentenza davanti alla Suprema Corte.
Le Eccezioni alla Regola
La giurisprudenza ha individuato un numero limitato di eccezioni a questa regola generale. Un ricorso in Cassazione contro una sentenza ‘concordata’ è ammissibile solo se riguarda:
1. L’irrogazione di una pena illegale: ad esempio, una pena superiore ai limiti di legge o di una specie non consentita.
2. Vizi nella formazione della volontà: motivi che attengono a un vizio nel consenso prestato dall’imputato all’accordo.
3. Vizi nel consenso del pubblico ministero.
4. Contenuto della pronuncia difforme dall’accordo: se il giudice, nel pronunciare la sentenza, si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste specifiche situazioni, l’accordo tra le parti assume un carattere vincolante che cristallizza la decisione d’appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso proposto – relativo alla confisca – non rientrava in nessuna delle eccezioni previste. L’accordo tra le parti era stato liberamente formato e la sentenza del giudice d’appello era conforme a quanto concordato. Pertanto, la volontà di contestare la confisca avrebbe dovuto essere manifestata prima o durante la negoziazione dell’accordo, non dopo la sua conclusione.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, e non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel causare l’inammissibilità, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza e la serietà dell’istituto del concordato in appello. Per gli imputati e i loro difensori, la decisione di accedere a tale accordo deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che essa comporta una sostanziale rinuncia a future impugnazioni. La scelta di concordare la pena preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni non ricomprese nelle tassative eccezioni, anche se potenzialmente rilevabili d’ufficio. La pronuncia serve da monito: un ricorso presentato in violazione di questo principio non solo sarà respinto, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Dopo un concordato in appello è sempre possibile ricorrere in Cassazione?
No. Secondo la Corte, l’accordo tra le parti perfezionatosi in appello implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, salvo specifiche e tassative eccezioni.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
In quali casi eccezionali si può impugnare una sentenza nonostante un concordato in appello?
L’impugnazione resta possibile solo se riguarda l’irrogazione di una pena illegale, vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero o un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto a quanto concordato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
e lato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che deduce GLYPH il vizio motivazione con riguardo al motivo con cui si chiedeva la revoca della confisca in relazione ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle parti – come perfezionatosi all’udienza del 20 ottobre 2023 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) dopo il rigetto del precedente accordo – in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170): situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/03/2024.