Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4698 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4698  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. – ha rideterminato in mitius le pene irrogate allo stesso imputato per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale (in due anni, otto mesi, v giorni di reclusione ed euro 680,00 di multa), dichiarando inammissibile nel resto l’appello rigettato la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare;
premesso che:
«in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta» (cfr. Sez. 1, n. 9 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01);
la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la pena può definirsi illegale solo quando non corrisponda, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di f del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale; e che essa deve essere distinta dalla pena meramente illegittima perché determinata in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 – dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279348; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205);
ritenuto che il primo motivo, che assume l’illegalità della pena in ragione della mancat irrogazione della chiesta pena sostitutiva, è manifestamente infondato in quanto:
la mancata applicazione di una pena sostitutiva non può costituire pena illegale, alla luce di quanto appena esposto;
nel caso in esame il negozio processuale si è perfezionato soltanto sulla rideterminazione della durata della reclusione e della multa, non avendo il Procuratore generale distrettual concordato sulla sostituzione di esse, chiesta dalla difesa dopo il perfezionamento del concordato (cfr. verbale dell’udienza del 26 maggio 2023), ragion per cui la sentenza – che ha recepito detto accordo – non avrebbe potuto disattenderne il contenuto (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 – 01);
– e ciò esime dal dilungarsi per osservare che, in ogni caso, la Corte di appello ha indicat in maniera congrua e logica gli elementi sulla scorta dei quali ha escluso i presupposti per concessione della chiesta pena sostitutiva (fondando la propria peognosi sfavorevole sui precedenti specifici dell’imputato e sulle modalità del fatto, segnatamente sul valore del refurtiva, sulla disponibilità in capo all’imputato di arnesi atti allo scasso e sulla sua re violenta allorché è intervenuta la polizia), profilo angomentativo con I quale il ricorso no confronta per nulla (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01), argomentando solo sulla mancata verifica dell’idoneità del domicilio e del contesto familiare de ricorrente;
ritenuto che il secondo motivo è inammissibile in quanto ha in maniera del tutto erronea assunto l’illegalità della pena per il solo fatto che la Corte di merim (che l’ha irroga conformità al negozio processuale) non avrebbe motivato sul suo calcolo, illegalità che con evidenza non ricorre, tenuto conto della misura delle pene irrogate (sopra indicata);
ritenuto che il terzo motivo, che assume la nullità della sentenza «Der omessa motivazione in punto di mancata pronuncia più favorevole nel merito» per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è inammissibile perché, sulla scorta di quanto già premesso, non può essere ritualmente dedotto in relazione a una pronuncia resa ex art. 599-bis cod. proc. pen., non occorrendo rimarcare che la censura è solo enunciata e per nulla illustrata dalla difesa;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente