Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile?
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la decisione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi confini entro cui è possibile contestare una sentenza che ratifica tale accordo, chiarendo perché le doglianze sulla quantificazione della pena e sulla qualificazione giuridica del fatto siano, di regola, inammissibili.
I Fatti del Caso
Quattro imputati, condannati per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata a tale scopo (artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990), avevano raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello. La Corte territoriale, recependo l’accordo, aveva quindi applicato la pena concordata. Nonostante ciò, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella determinazione della pena (la cosiddetta “dosimetria”) e nell’inquadramento giuridico del reato associativo.
Limiti all’Impugnazione Dopo il Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo sulla pena in appello implica una rinuncia ai motivi che ne sono oggetto. L’imputato, accettando il concordato in appello, limita volontariamente il proprio diritto di impugnazione. Di conseguenza, non può successivamente presentare ricorso in Cassazione per contestare aspetti che sono il cuore stesso dell’accordo, come la misura della pena o la qualificazione giuridica del fatto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha specificato che le censure avverso una sentenza di “patteggiamento in appello” sono ammissibili solo in casi eccezionali e circoscritti. In particolare, è possibile contestare la determinazione della pena solo se questa si rivela “illegale”. Una pena è illegale non quando è semplicemente ritenuta eccessiva, ma quando non rientra nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge (limiti edittali) o quando è di una specie diversa da quella stabilita per quel tipo di reato. Le valutazioni discrezionali del giudice sulla commisurazione della pena, invece, non possono essere messe in discussione.
Allo stesso modo, la qualificazione giuridica del fatto, una volta definita nell’accordo, non è più sindacabile in sede di legittimità. L’effetto devolutivo dell’impugnazione, unito alla rinuncia implicita nel concordato, cristallizza questi aspetti della decisione. Il giudice di secondo grado, inoltre, non è tenuto a motivare specificamente sul perché non abbia prosciolto l’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., poiché la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è un atto processuale di grande rilevanza che preclude, in larga misura, ulteriori contestazioni. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente questa opzione, consapevoli che l’accordo sulla pena congela la valutazione sulla sua congruità e sulla qualificazione del reato. La possibilità di un successivo ricorso in Cassazione è ridotta a ipotesi residuali di manifesta illegalità, escludendo ogni riesame del merito delle valutazioni che hanno condotto all’accordo. Di conseguenza, una volta intrapresa questa strada, la sentenza diventa quasi intangibile, e i ricorrenti, in caso di inammissibilità, vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare una sentenza di “concordato in appello” per motivi legati alla quantità della pena?
No, non è possibile, a meno che la pena applicata non sia “illegale”, cioè non rientri nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o sia di una specie diversa da quella consentita. Le censure sulla semplice quantificazione discrezionale della pena sono inammissibili.
Dopo un concordato in appello, si può contestare la qualificazione giuridica del reato in Cassazione?
No, l’accordo tra le parti sulla pena da applicare copre anche la qualificazione giuridica del fatto. Pertanto, un ricorso basato su tale motivo è inammissibile, poiché si tratta di un punto a cui l’imputato ha implicitamente rinunciato con l’accordo.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25337 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il 10/08/1984 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 07/05/1977 COGNOME nato a NAPOLI il 20/01/1987 COGNOME nato a NAPOLI il 28/10/1982
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell’art.599-bis cod.proc in relazione ai reati previsti dall’art.74, commi 1 e 2 e 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Tutti hanno articolato un unico motivo di ricorso con deduzioni inerenti al dosimetria della pena e alla qualificazione giuridica della fattispecie associat
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordato appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla man valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfu illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittal diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, NOME Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), cos come in ordine alla qualificazione del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/20 Leone, Rv. 277196).
Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è lim ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra, R 274522).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa dell
ammende.
(20 maggio)2025
Così deciso il
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