Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Preclude il Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la scelta di definire il procedimento con tale accordo comporta una sostanziale rinuncia a ulteriori contestazioni, precludendo, di fatto, il ricorso per la legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello emessa a seguito di un concordato in appello. L’imputato, condannato per i reati di furto in abitazione e violazione di domicilio, aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale sulla pena da applicare, accordo poi ratificato dai giudici di secondo grado. Nonostante ciò, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando questioni relative alla qualificazione giuridica dei fatti e alla loro stessa sussistenza.
Il Ricorso in Cassazione e le Motivazioni dell’Imputato
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali. In primo luogo, ha contestato la qualificazione giuridica data ai fatti, sostenendo che dovessero essere inquadrati diversamente. In secondo luogo, ha messo in discussione la sussistenza stessa del reato contestato. Entrambi i punti, tuttavia, riguardano il merito della vicenda processuale, ovvero quegli aspetti su cui le parti avevano implicitamente rinunciato a dibattere attraverso la stipula del concordato.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e l’Effetto Preclusivo del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, senza formalità. La decisione si fonda su un principio consolidato, assimilabile a quello che regola la rinuncia all’impugnazione. Secondo i giudici, aderire al concordato in appello significa accettare una definizione del processo che preclude la possibilità di sollevare successive contestazioni. Questo accordo limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha spiegato che le doglianze relative alla qualificazione giuridica e all’insussistenza del fatto non sono ammissibili dopo un concordato, a meno che non emerga un errore manifesto. In questo caso, non solo non è stato riscontrato alcun errore palese, ma la stessa Corte di Appello, prima di ratificare l’accordo, aveva già escluso la presenza di cause di proscioglimento evidenti, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Corte ha inoltre affrontato la questione della determinazione della pena. Richiamando un precedente delle Sezioni Unite in tema di patteggiamento, ha stabilito che la congruità della pena concordata, una volta valutata positivamente dal giudice di merito, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. L’unica eccezione è l’ipotesi di una pena determinata contra legem (cioè in violazione di legge), circostanza non ravvisabile nel caso di specie. La pena era stata liberamente concordata tra le parti e la sua adeguatezza era stata motivata dalla Corte d’Appello.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa pronuncia rafforza la natura tombale del concordato in appello. La scelta di avvalersi di questo istituto deve essere ponderata attentamente dalla difesa, poiché implica una rinuncia definitiva a contestare nel merito la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica. Il ricorso in Cassazione rimane una via percorribile solo in casi eccezionali e circoscritti, come l’applicazione di una pena illegale o la presenza di un errore talmente evidente da non poter essere ignorato. Per l’imputato, quindi, l’accordo sulla pena rappresenta la conclusione del percorso processuale, con la condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver concluso un concordato in appello?
No, di regola non è possibile. La Cassazione chiarisce che l’accordo sulla pena in appello ha effetti preclusivi e implica una rinuncia a sollevare ulteriori questioni. Il ricorso è ammesso solo in casi eccezionali, come un errore manifesto o l’applicazione di una pena determinata in violazione di legge (
contra legem).
Quali tipi di motivi di ricorso sono preclusi dal concordato in appello?
Sono preclusi i motivi che attengono al merito della vicenda, come quelli relativi alla qualificazione giuridica del fatto e all’insussistenza del fatto stesso. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia a contestare questi aspetti, che rientrano nell’ambito dell’accordo raggiunto con l’accusa.
La Corte d’Appello deve verificare qualcosa prima di accettare un concordato?
Sì. Prima di ratificare l’accordo tra le parti, la Corte d’Appello ha il dovere di verificare che non sussistano cause evidenti di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Questa valutazione preliminare rafforza l’effetto preclusivo del concordato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4720 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4720 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO’ il 18/06/1993
avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d’appello di Catania
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., della Corte di Appello di Catani per il reato di furto in abitazione e violazione di domicilio;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabi d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena limita solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgiment processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; ne consegue che le doglianze del primo motivo relative alla qualificazione giuridica, in assenza di errore manifesto, e alla insussistenza del fa risultano non consentite a fronte della rinuncia sul punto, tanto più che la Corte di appello h escluso ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura – secondo m – relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinaz contra legem, ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. L’entità della pena è stata e la congruità è stata valutata con adeguata motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024
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Il corlIsigliere estensore
Il Presidente