Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26501 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26501 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 15/03/1999
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9 dicembre 2024 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale in data 1.10.2021, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, ha ridotto la pen inflitta all’imputato COGNOME ad anni uno di reclusione ed Euro 2800,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (così riqualificata l’originaria imputazione), confermando nel resto la sentenza impugnata e dichiarando inammissibile l’ulteriore richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 599 bis, comma 3 bis, cod.proc.pen. per avere la sentenza impugnata ritenuto corretta e non illegale e sproporzionata la pena irrogata in relazione all’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. nonché la carenza di motivazione in relazione all’art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Si assume che la Corte d’appello avrebbe dovuto rigettare la richiesta di concordato proposta, dovendo ritenere la pena troppo alta ed illegale rispetto ai fatti ascritti all’imputato, in quanto una pena realmente congrua si sarebbe dovuta contenere al di sotto dell’anno di reclusione dovendo essere prevista l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Inoltre la Corte d’appello non ha motivato in alcun modo l’iter logico con cui é pervenuta all’accoglimento della proposta di concordato.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 20 bis cod.pen. e 545 bis cod.proc.pen. in relazione all’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. nonché il vizio di motivazione in relazione all’art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della sanzione sostitutiva per asserita incompatibilità con la sospensione condizionale della pena, omettendo di valutare la rinuncia dell’imputato al beneficio avvenuta con il deposito dell’istanza di concessione della sanzione sostitutiva, corredata di procura speciale al difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo é inammissibile.
Ed invero in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata,
atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv.279504).
Nella specie non ricorre un’ipotesi di pena illegale, ovvero di una sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico o di una pena eccedente, per specie e quantità, il limite legale, atteso che il calcolo della pena, applicato dal giudice a seguito di accordo tra le parti, ha portato ad una pena finale di anni uno di reclusione, ossia ad una pena certamente rispettosa del limite legale traducendosi quindi la asserita “illegalità” della pena in una censura afferente a profili commisurativi della stessa.
2. Il secondo motivo é infondato.
Con detta censura il ricorrente si duole della ritenuta inammissibilità della richiesta sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria motivata dal giudice d’appello con la non cumulabilità con la sospensione condizionale della pena ex art. 61 bis I. n. 689 del 1981 e comunque con la non praticabilità della conversione secondo il regime previgente.
In primo luogo va premesso che 1″art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022 ha introdotto l’art. 20 bis del cod. pen. (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”), collocandolo nel Titolo II (“Delle pene”), al Capo I (“Delle specie di pene in generale”), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della novella è stato quello di introdurre le pene sostitutive nel sistema delle pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplina delle stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, a loro volta riformulate dall’art. 71 del d.lgs. n. 150/2022.
In base alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato, inoltre, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 per quanto previsto dall’art. 99 bis del d.lgs. 150/22, inserito dall’art. 6 del d.I. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla I. n. 199/2022.
Fatta questa premessa, va, tuttavia, rilevato che la ritenuta inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, se pur da condividersi, si fonda su altre ragioni.
Ed invero, dall’esame dell’incarto processuale, si evince che il difensore dell’imputato, a tal fine munito di procura speciale, in data 7.12.2024 aveva aderito alla proposta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. formulata in data 19.11.2024 dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nei
seguenti termini: pena finale anni uno di reclusione ed Euro 2800,00 di multa con la già concessa pena sospesa e rinuncia ai rimanenti motivi di appello.
Successivamente, all’udienza del 9.12.2024, dopo che le parti avevano concluso nei termini dianzi esposti, la difesa dell’imputato (sulla scorta di atto di nomina
quale procuratore speciale datato 8.12.2024 ove veniva conferita tale facoltà)
aveva altresì avanzato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria da determinarsi nella somma complessiva di Euro 6400,00 da
rateizzare in n. 32 rate, con rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ebbene, a riguardo va rilevato che, indipendentemente dalla individuazione della disciplina applicabile nel caso de quo, una volta che le parti hanno concordato la
pena ex art. 599 bis cod.proc.pen., la sentenza che recepisca detto accordo non può disattenderne il contenuto; nel caso di specie nell’accordo non era fatta
menzione della sostituzione della pena detentiva.
Ed invero, sebbene la richiesta di pena sostitutiva possa essere avanzata anche nell’ambito delle procedure a pena concordata tra le parti (in tal senso anche la
recente modifica dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. ad opera del D. Lgs.
n. 31 del 2024) occorre, però, che essa faccia parte dell’accordo, per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’ipotesi del patteggiamento, ma con orientamento estensibile anche al concordato (ex multis, Sez. 6, ord., n. 30767 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284978 – 01).
Nella specie, come già evidenziato, le parti non hanno, invece, inserito tale previsione nell’accordo, né sussiste l’obbligo del giudice d’appello di pronunciarsi sul punto specifico, o di motivare circa l’insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20 bis, cod. pen., atteso l’intervenuto accordo.
Né in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le pene sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Rv. 285484).
In conclusione il ricorso in quanto infondato va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22.5.2025