Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del 2017, rappresenta uno strumento processuale volto a deflazionare il carico giudiziario, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena in secondo grado. Tuttavia, la scelta di questa via comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 27543/2024) chiarisce in modo netto i confini del ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo al Ricorso
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. L’imputato, condannato per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), lamentava la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Sosteneva, in pratica, che il giudice d’appello avrebbe dovuto proscioglierlo nel merito, anziché limitarsi a ratificare l’accordo sulla pena.
La Decisione della Cassazione sul Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa che disciplina il concordato in appello. I giudici hanno sottolineato come l’accesso a questa procedura implichi una rinuncia volontaria da parte dell’imputato a tutti i motivi di appello non inclusi nell’accordo. Di conseguenza, non è possibile, in una fase successiva, ‘ripensarci’ e sollevare questioni che sono state oggetto di rinuncia.
Le Motivazioni: I Limiti Imposti dalla Legge
La motivazione della Corte si basa sulla natura stessa dell’istituto. L’articolo 599-bis c.p.p. stabilisce che le parti, nel concordare l’accoglimento di alcuni motivi, rinunciano espressamente agli altri. Questo ‘patto processuale’ cristallizza il perimetro del giudizio d’appello.
La giurisprudenza consolidata, richiamata anche nell’ordinanza, ha chiarito che il ricorso per cassazione contro una sentenza di concordato in appello è consentito solo per vizi specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se la decisione di aderire all’accordo è stata viziata da errore, violenza o dolo.
2. Mancanza del consenso del Procuratore Generale: Se l’accordo è stato ratificato senza il necessario consenso dell’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è preclusa. In particolare, è inammissibile lamentare la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito (ex art. 129 c.p.p.), poiché tale valutazione rientra tra i motivi a cui si è rinunciato aderendo al concordato. La scelta di concordare la pena preclude la possibilità di insistere per un’assoluzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti definitivi. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente i benefici di una pena certa e potenzialmente più mite contro la perdita della possibilità di ottenere un’assoluzione piena. Una volta siglato l’accordo, le porte per un riesame del merito in Cassazione si chiudono quasi ermeticamente. Il ricorso resta un’opzione eccezionale, limitata a garantire la correttezza procedurale e la genuinità del consenso, ma non a rimettere in discussione il cuore della vicenda processuale.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’ per chiedere l’assoluzione nel merito?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, aderendo al concordato, l’imputato rinuncia ai motivi di appello relativi al merito, inclusa la possibilità di ottenere un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Pertanto, un ricorso basato su tale doglianza è inammissibile.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza frutto di concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo (es. errore o coercizione), problemi con il consenso del Procuratore Generale, o se la decisione finale del giudice è difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso di questo tipo?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27543 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
-ciat 4-av”. 450-a -11- ~
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentan violazione dell’art. 129 cod. proc.pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’ac:coglimento, in tutto parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei qual chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche l pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell’applicazione di tale norma ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex an. 599 bis cod. proc. pen. solamente ove si deducaqn -otivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a moti rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. pro pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Il motivo di ricorso proposto dall’imputato, con cui lamenta violazione dell’art. 129 c proc. pen., è inammissibile.
, COGNOME Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato, inammissibile, con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente