Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41770 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Avola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di Appello di Napoli
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi .
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21/05/2025 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Torre Annunziata del 01/10/2024, appellata da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ha rideterminato le pene, su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, ai sensi dell’art. 599 -bis cod. pen., in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso loro ascritto.
Avverso la sentenza propongono appello gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Nell’interesse di NOME COGNOME si eccepisce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 53 e 56-bis l. 689/1981 e il vizio di motivazione per l’omessa pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva in quella sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, formulata dal difensore munito di procura speciale; la richiesta era stata disattesa sulla base RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta delittuosa e della recidiva contestata, senza considerare la finalità dell’istituto e l’irrilevanza dei precedenti penali, risalenti nel tempo.
Nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME si eccepisce la violazione di legge per l’omessa valutazione dell’istanza di sostituzione della pena detentiva in quella di detenzione domiciliare, richiesta dal difensore e procuratore speciale all’udienza del 21 maggio 2025.
Nell’interesse di NOME COGNOME si eccepisce l’inosservanza della legge penale, in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. per la mancata valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità.
I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti in sede di legittimità.
A seguito della reintroduzione dell’istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599bis essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena illegale.
3.1 In particolare -con riferimento al ricorso del l’COGNOME – il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una RAGIONE_SOCIALE cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove, in quanto, in ragione dell’effetto
devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522 -01).
3.2. Circa il ricorso del COGNOME e del COGNOME -entrambi incentrati sul mancato riscontro della richiesta di sostituzione della pena detentiva con misura sostitutiva (lavori di pubblica utilità, detenzione domiciliare) -va ribadito il principio di diritto secondo cui al concordato in appello non si applica il disposto di cui all’art. 545bis , comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, NOME, Rv. 288013 -01, in motivazione, la Corte ha evidenziato che, come nel patteggiamento, anche nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva con una RAGIONE_SOCIALE pene di cui all’art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell’accordo).
Nel caso dei ricorrenti, la richiesta risulta formulata dai difensori ma è estranea all’accordo sottoposto all’esame della Corte di appello.
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME