Concordato in appello: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, offrendo all’imputato la possibilità di accordarsi sulla pena in cambio di una rinuncia a parte dei motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 36052/2024) torna a ribadire un principio fondamentale: una volta accettato l’accordo, non si può tornare indietro e contestare punti sui quali si è prestata rinuncia. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, che condannava un imputato alla pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 600 euro, per il delitto di furto in abitazione aggravato. Questa decisione era stata pronunciata proprio a seguito di un accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il cosiddetto concordato in appello.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione. Il motivo dell’impugnazione era unico e verteva sulla presunta mancanza e manifesta illogicità della motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo che si basasse su mere congetture e un travisamento delle prove.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno la necessità di una trattazione in udienza, con una procedura definita de plano. La decisione si fonda su una logica procedurale stringente e consolidata.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende, confermando la definitività della sentenza di appello.
Le Motivazioni: Il Principio del Concordato in Appello e i Limiti all’Impugnazione
Il cuore della motivazione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Questo istituto processuale implica una negoziazione: l’imputato accetta una determinata pena e, in cambio, rinuncia a contestare specifici aspetti della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi alla determinazione della pena.
La Corte di Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza costante (tra cui le sentenze n. 15505/2018 e n. 29243/2018), secondo cui la cognizione del giudice, in ogni fase successiva, è limitata esclusivamente ai motivi che non sono stati oggetto di rinuncia. Di conseguenza, avendo l’imputato rinunciato a contestare la sua responsabilità nel giudizio di appello per ottenere un accordo sulla sanzione, gli era preclusa ogni possibilità di sollevare nuovamente tale questione davanti alla Corte di Cassazione.
In altre parole, non si può beneficiare dei vantaggi di un accordo (la ridefinizione della pena) e poi tentare di rimettere in discussione i presupposti su cui tale accordo si fonda (l’affermazione di colpevolezza). Il ricorso, pertanto, si è rivelato palesemente inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione di un punto ormai definito e coperto dalla rinuncia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre un importante monito sulle implicazioni strategiche delle scelte difensive. La decisione di accedere a un concordato in appello deve essere attentamente ponderata, poiché comporta conseguenze definitive. Rinunciare a un motivo di impugnazione significa cristallizzare quella parte della decisione, rendendola non più contestabile in futuro.
Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che prima di firmare un accordo, è cruciale valutare se esistono reali possibilità di successo nel contestare la responsabilità o la qualificazione giuridica del fatto. Se si sceglie la via del concordato, si accetta implicitamente la validità di tali punti, concentrando la negoziazione unicamente sull’entità della pena. La pronuncia della Cassazione, quindi, rafforza la stabilità delle decisioni basate su accordi processuali e impedisce un uso strumentale e contraddittorio degli strumenti di impugnazione.
Dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato), è possibile contestare la propria responsabilità in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità per ottenere un accordo sulla pena, non può più sollevare tali questioni nel successivo ricorso per cassazione. La cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione decide sull’inammissibilità del ricorso senza la necessità di una pubblica udienza, basandosi esclusivamente sugli atti scritti. Questa procedura accelerata è prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i ricorsi palesemente inammissibili.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 4.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36052 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 36052 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GEORGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 9 gennaio 2024, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Roma ha inflitto a NOME COGNOME la pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e di 600,00 euro di multa per il delit previsto dagli artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, asseritamente fondata su mere congetture e travisamento delle prove, tale da determinare la complessiva illogicità del ragionamento svolto in sede di merito.
Tanto premesso, va ricordato che in tema di concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 – 01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01). Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, sicché deve ritenersi preclusa ogn questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica.
L’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza indicata deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente determinata, di 4.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 13 giugno 2024 Il AVV_NOTAIO estensore