Concordato in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per il Ricorso
L’istituto del concordato in appello, noto anche come “patteggiamento in appello”, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso penale, ma quali sono i confini per impugnare la sentenza che ne deriva? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti del ricorso, chiarendo che l’accordo preclude la possibilità di rimettere in discussione la sostanza dei fatti.
I Fatti del Caso: Dal Concordato in Appello al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, aveva rideterminato la pena per un imputato accusato del reato di tentata estorsione aggravata. La pena era stata fissata in quattro anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo: la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi sufficienti a dimostrare la sua partecipazione, a titolo di concorso, all’episodio criminoso.
Il Ricorso e i limiti del concordato in appello
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava l’ammissibilità di un ricorso che, di fatto, mirava a una rivalutazione del merito della vicenda processuale, ovvero la colpevolezza dell’imputato. La difesa lamentava un’errata applicazione della legge penale sostanziale, sostenendo l’insussistenza di prove a carico del proprio assistito. Tuttavia, questa linea difensiva si scontra frontalmente con la natura stessa del concordato in appello.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara lezione sui limiti dell’impugnazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. I giudici hanno richiamato un principio consolidato, secondo cui il ricorso contro una sentenza di “patteggiamento in appello” è consentito solo per motivi specifici e circoscritti.
Questi motivi includono:
1. Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato all’accordo era viziato.
2. Mancato consenso del P.M.: se mancava l’accordo del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme: se la sentenza del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
4. Pena illegale: se la sanzione applicata non è prevista dalla legge o è al di fuori dei limiti edittali.
5. Mancata valutazione dell’art. 129 c.p.p.: se il giudice non ha rilevato evidenti cause di proscioglimento.
Nel caso di specie, il motivo di ricorso non rientrava in nessuna di queste categorie. L’imputato, infatti, non contestava un vizio procedurale o un’illegalità della pena, ma tentava di riaprire una discussione sul merito della sua responsabilità penale. La Corte ha sottolineato che, aderendo al concordato, l’imputato rinuncia implicitamente a far valere tali doglianze. Proporre un motivo di ricorso che attiene a questioni di fatto, già precluse dall’accordo, rende l’impugnazione inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante promemoria per operatori del diritto e imputati. La scelta di accedere al concordato in appello è strategica e comporta conseguenze processuali irreversibili. Una volta raggiunto l’accordo sulla pena, lo spazio per contestare la decisione si riduce drasticamente. Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un “terzo grado di merito” per tentare di ottenere un’assoluzione che non si è cercata nel giudizio di appello. La decisione di patteggiare implica l’accettazione del quadro probatorio e la rinuncia a contestarlo. Di conseguenza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di “patteggiamento in appello”?
No, non sempre. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici e tassativi, come vizi nella formazione della volontà di patteggiare, una pena illegale, una sentenza con contenuto diverso da quello concordato, o la mancata valutazione di evidenti cause di proscioglimento.
Dopo aver accettato un concordato in appello, si può ancora contestare la propria colpevolezza nel merito?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che le doglianze relative alla valutazione dei fatti e alla colpevolezza sono considerate rinunciate con l’adesione all’accordo. Il ricorso non può essere utilizzato per rimettere in discussione la responsabilità penale.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Come nel caso esaminato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, poiché il ricorso non rispettava i presupposti di legge per la sua presentazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANCELLO ED ARNONE il 26/10/1951
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti;
letto il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 3/07/2024 con cui, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti e in riforma della sentenza del Tribunale di santa Maria C.V., è stata inflitta al ricorrente la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, in continuazione con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/09/2012 (irrevocabile il 31/10/2012), in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Con un unico motivo il difensore lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 110 e 56-629 cod. pen., con riferimento all’esistenza di sufficienti elementi dimostrativi della partecipazione del ricorrente, a titolo di concorso, nell’episodio estorsivo contestato.
3. Il ricorso è inammissibile.
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante ne limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).
Nessuno di tali vizi è oggetto di denunzia, né rilevabile nella sentenza impugnata. E tanto a prescindere anche dal rilievo che il motivo, per come dedotto, prospetta la risoluzione di questioni di fatto non scrutinabili in questa sede.
In conclusione, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, I’ll febbraio 2025.