Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANCELLO ED ARNONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti;
letto il ricorso dell’AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 3/07/2024 con cui, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti e in riforma della sentenza del Tribunale di santa Maria C.V., è stata inflitta al ricorrente la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, in continuazione con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/09/2012 (irrevocabile il 31/10/2012), in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Con un unico motivo il difensore lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 110 e 56-629 cod. pen., con riferimento all’esistenza di sufficienti elementi dimostrativi della partecipazione del ricorrente, a titolo di concorso, nell’episodio estorsivo contestato.
3. Il ricorso è inammissibile.
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante ne limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).
Nessuno di tali vizi è oggetto di denunzia, né rilevabile nella sentenza impugnata. E tanto a prescindere anche dal rilievo che il motivo, per come dedotto, prospetta la risoluzione di questioni di fatto non scrutinabili in questa sede.
In conclusione, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, I’ll febbraio 2025.