Concordato in appello: Quali sono i Limiti all’Impugnazione in Cassazione?
Il concordato in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare nella fase di secondo grado. Ma una volta raggiunto tale accordo e ottenuta la sentenza, quali sono le possibilità di contestarla davanti alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente ha chiarito i confini, spesso rigidi, di questa impugnazione.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato. Questa decisione era il risultato di un concordato in appello proposto dalle parti e accolto dal giudice.
Nonostante l’accordo, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione dell’obbligo di motivazione da parte della Corte d’Appello. In particolare, si contestava che la sentenza non avesse spiegato adeguatamente i criteri utilizzati per determinare l’entità della pena concordata (il cosiddetto quantum della pena).
I Limiti del Ricorso nel Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un principio consolidato. Il ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per un numerus clausus di motivi, ovvero un elenco tassativo e non ampliabile.
La giurisprudenza ha chiarito che i motivi ammissibili riguardano esclusivamente:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui la parte ha implicitamente rinunciato con l’accordo, come la valutazione delle condizioni per il proscioglimento o, come nel caso di specie, i vizi legati alla determinazione della pena che non sfocino in una sanzione palesemente illegale.
Le Motivazioni della Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che la doglianza sollevata dal ricorrente – la presunta carenza di motivazione sul quantum della pena – non rientra in nessuna delle categorie ammesse per l’impugnazione. L’essenza stessa del concordato in appello è che le parti trovano un’intesa sulla pena, e il giudice si limita a recepirla. Pertanto, una volta che l’accordo è valido, la motivazione sulla congruità della pena è assorbita dall’accordo stesso.
Contestare la motivazione equivarrebbe a rimettere in discussione il merito di un patto a cui si è liberamente aderito. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con una procedura semplificata (de plano), senza necessità di udienza, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: aderire a un concordato in appello è una scelta processuale che comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. La possibilità di ricorrere in Cassazione è circoscritta a vizi genetici dell’accordo o a una sua non corretta trasposizione in sentenza. Non è possibile, invece, utilizzare il ricorso come un’occasione per rinegoziare o contestare nel merito una pena che si è già accettato di concordare. La decisione impone quindi alle parti una valutazione attenta e consapevole prima di proporre e accettare un accordo, poiché le vie per un ripensamento successivo sono estremamente limitate.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, il ricorso è ammesso solo per un numero chiuso di motivi, come vizi nella volontà di accordarsi, problemi nel consenso del pubblico ministero o una decisione del giudice non conforme all’accordo.
La mancata motivazione sulla quantità della pena concordata è un motivo valido per il ricorso?
No. Secondo l’ordinanza, questa doglianza non rientra tra i motivi ammissibili, poiché l’accordo tra le parti sulla pena sostituisce la necessità di una dettagliata motivazione giudiziale sulla sua congruità.
Cosa succede se un ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, quattromila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36618 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: HEDFI ACHREF nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a NOME, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall’imputato,
rilevato che il difensore lamenta violazione dell’obbligo di motivazione in ordine alla determinazione del quantum della pena irrogata, corrispondente a quella oggetto dell’accordo.
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti all determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Rilevato che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Prqidnte